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Montascale per Anziani e Disabili

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          8 Ott, 2019 | Normative

          Per i disabili il Codice della Strada prevede la possibilità di richiedere la patente speciale b. Vediamo di che cosa si tratta, come si può fare domanda e quali sono i requisiti per ottenerla.

          patente b per disabili

          Che cos’è la patente speciale B per disabili?

          La patente speciale B è il documento che certifica l’idoneità alla guida di veicoli e motoveicoli per le persone affette da minorazioni sensoriali, funzionali o anatomiche.

          Si tratta, come dice il nome, di una forma particolare della patente B dedicata a disabili e invalidi. Permette di guidare dei veicoli che siano stati modificati nella maniera più adeguata alla minorazione della persona, o che comunque siano tali da non richiedere ulteriori adattamenti per poter essere utilizzati in sicurezza.

          La patente speciale va richiesta anche da chi, già in possesso di una patente standard, viene colpito da una forma di disabilità di una certa gravità (in base alle prescrizioni della normativa vigente).

          Chi voglia ottenere la patente speciale deve sottoporsi a una visita presso una commissione medica locale, che eseguirà accertamenti sul livello di invalidità della persona, sulle eventuali esigenze di adattamenti e sulla conformità del veicolo. È necessario, inoltre, sostenere un esame di guida sia teorico che pratico.

          Si ricorda che l’implementazione di adattamenti, ausili e allestimenti specifici per i veicoli gode di particolari agevolazioni fiscali, così come l’acquisto di auto per disabili (es. esenzione del bollo).

          Tipologie di patenti speciali

          In tutto, le categorie di patenti speciali previste dal Codice della strada sono quattro, differenziate in base alla tipologia di veicoli che permettono di guidare, al pari delle patenti normali per persone normodotate:

          • la patente A speciale (AS), per i motoveicoli di massa fino a 1,3 tonnellate;
          • la patente B speciale (BS), per i motoveicoli (non i motocicli) e le auto di massa pari al massimo a 3,5 tonnellate e con posti a sedere (escluso quello del conducente) non superiori a 8 tonnellate;
          • la patente C speciale (CS), per gli autoveicoli di massa tra 3,5 e 11,5 tonnellate;
          • la patente D speciale (DS), per gli autoveicoli con numero di posti per trasporto passeggeri fino a 16 tonnellate.

          Quali sono i requisiti necessari a conseguire la patente speciale B?

          Per il conseguimento della patente speciale B, la persona disabile deve sottoporsi al parere medico di una apposita commissione, che verificherà le sue condizioni, la sua funzionalità e lo stato dei suoi handicap.

          Ciò vale in particolar modo per i mutilati e i minorati fisici; limitatamente ad altre patologie, potrebbe non essere necessario sottoporsi alla visita della commissione ma solo di un medico convenzionato, così come stabilisce l’articolo 119 del Codice della strada.

          La commissione medica locale valuterà e verificherà la presenza delle seguenti mutilazioni fisiche, minorazioni sensoriali o mancanze funzionali, e certificherà se esse consentono o meno di accedere alla patente speciale b:

          • amputazioni e pluriamputazioni tali da richiedere delle protesi;
          • efficienza e mobilità degli arti inferiori e superiori;
          • minorazioni anatomiche o funzionali di vario tipo, specie a carico degli arti o della colonna vertebrale;
          • anchilosi di natura invalidante;
          • malattie e problematiche all’apparato visivo, inclusa la diminuzione della vista;
          • diminuzione sensibile dell’udito;
          • anomalie genetiche o patologiche dello sviluppo o della conformazione corporea.

          Limitazioni in funzione di altre patologie

          Per il rilascio della patente speciale, e in alcuni casi anche di quella ordinaria, la commissione medica locale ha l’obbligo di verificare la presenza di altre malattie o patologie. Queste, se particolarmente gravi, potrebbero abbreviare il periodo di tempo tra una visita e l’altra per il rinnovo della patente.

          Le patologie che potrebbero rendere pericolosa la guida, specie se il soggetto è disabile, sono indicate all’articolo 320 del Codice della strada. Ricordiamo, tra le altre:

          • alcuni tipi di patologia cardiovascolare e sanguigna;
          • diabete;
          • qualsiasi malattia a carico del sistema nervoso;
          • problemi di natura psichica o, in alcune circostanze, psicologica;
          • malattie del sangue;
          • malattie del sistema endocrino;
          • problematiche legate all’uso o all’abuso di farmaci, alcolici e sostanze stupefacenti.

          Costituiscono una condizione che obbliga a una nuova visita della commissione medica anche altre circostanze presentate dal regolamento del Codice della strada, come avere superato i sessantacinque anni di età o essere stati invitati a una revisione della patente da parte degli organi competenti come la Prefettura, la Questura o la Motorizzazione civile.

          Come si ottiene la patente B per disabili: visita, esame ed eventuale ricorso

          Per ottenere la patente B per disabili occorre passare attraverso tre momenti distinti:

          • la visita medica, eseguita da una commissione locale preposta allo scopo;
          • l’accettazione del risultato della visita oppure, in caso di contestazione, il ricorso rivolto alle autorità competenti in materia;
          • l’esame di guida vero e proprio, da svolgersi secondo modalità particolari.

          La visita da parte della commissione medica

          La visita di idoneità per ottenere la patente B si svolge presso una Commissione Medica Locale.

          Ogni provincia ha la propria commissione, anche se alcune grandi città come Roma e Milano ne hanno più di una, in genere facenti capo alle singole USL. In alcuni casi, per una causa motivata, è possibile richiedere la visita presso una commissione diversa da quella di residenza.

          Ciascuna commissione è composta da:

          • responsabile di medicina legale della ASL di riferimento, che presiede la commissione;
          • due medici di medicina generale;
          • soltanto per le valutazioni relative alle patenti speciali, anche un medico dei servizi territoriali della riabilitazione, e
          • un ingegnere della carriera direttiva della Motorizzazione civile, eventualmente coadiuvato da ulteriori esperti del settore.

          Per richiedere la visita di idoneità per le patenti speciali occorre presentare un certificato medico e un documento di riconoscimento. Se il disabile era già in possesso di una patente normale, dovrà allegare anche copia della stessa.

          Su richiesta, è possibile richiedere l’assistenza di un medico personale di fiducia (a proprie spese) e la possibilità di esibire ulteriori documenti clinici di specialisti o del servizio di riabilitazione.

          Non è possibile, per la commissione, rifiutare l’idoneità del soggetto solo sulla base delle proprie valutazioni. Se infatti, al termine della visita, non viene raggiunto un parere condiviso, vige l’obbligo di effettuare una prova pratica di guida su un veicolo dotato di tutti gli adattamenti necessari (per esempio adattamenti di acceleratore, freno, volante o cambio, o rampe per il superamento delle barriere con la carrozzina).

          Qualora, poi, il disabile venga ritenuto idoneo, la certificazione rilasciata dalla commissione ha una validità di 90 giorni.

          Eventuale ricorso contro il parere della commissione

          Se il soggetto richiedente ritiene che la visita da parte della commissione sia stata svolta in maniera superficiale o insufficiente, o che la commissione gli abbia imposto di adattare il proprio veicolo in maniera non corretta, ha la facoltà di:

          • rifiutarsi di sottoscrivere il verbale;
          • presentare ricorso per potersi sottoporre a una nuova valutazione.

          In questo caso, dovrà inviare il ricorso tramite raccomandata al Dipartimento dei trasporti del Ministero delle infrastrutture, allegando il documento di diniego presentato dalla commissione al termine della prima visita.

          La Motorizzazione, quindi, indicherà una nuova data di visita presso una Commissione superiore. La nuova visita si svolgerà secondo le medesime modalità della precedente.

          L’esame di guida per ottenere una patente speciale

          Il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione medica indica quali sono i dispositivi per il veicolo che il disabile dovrà guidare, e quali specificazioni devono essere riportate nel foglio rosa e poi nella patente.

          Tenendo conto di queste disposizioni, il soggetto può svolgere l’esame di guida teorico e pratico presso qualsiasi autoscuola. Nel corso dell’esame, l’ingegnere della Motorizzazione civile avrà cura di confermare o correggere la tipologia di dispositivi e adattamenti previsti dalla commissione.

          Se il disabile era titolare in precedenza di una patente comune, non dovrà sostenere l’esame di guida, ma limitarsi a implementare ogni adattamento previsto.

          Per le esercitazioni e la circolazione nel traffico non è obbligatorio usare un veicolo adattato con i doppi comandi, né la vettura della scuola guida: è sufficiente che vi siano gli adattamenti prescritti in precedenza. Il collaudo del mezzo adattato verrà poi effettuato dalla Motorizzazione civile, in genere nella stessa officina che lo ha modificato.

          Rinnovo e durata della patente di categoria speciale

          La patente speciale ha una validità di cinque anni; alla scadenza occorre procedere al rinnovo. In caso di patologie particolari in corso, tuttavia, la commissione medica ha la facoltà di limitare la durata in questione, indicandola nel certificato medico che il disabile dovrà portare sempre con sé durante la guida.

          Nel caso di riclassificazione della patente da normale a speciale, questa viene automaticamente rinnovata quando viene rilasciato il certificato medico.

          Se, al momento del rinnovo, la commissione medica decide di prescrivere nuovi o ulteriori adattamenti, la patente andrà sostituita e integrata con le prescrizioni della commissione.

          Nel caso poi la patente venga giudicata non rinnovabile, in quanto la persona disabile non è ritenuta idonea alla guida, essa viene sospesa con l’invio del certificato allo sportello dell’ufficio della Motorizzazione civile.

          Se, invece, la commissione medica locale riconosce che la situazione di mutilazione o minorazione del soggetto è stabile e non soggetta ad aggravamento, i successivi rinnovi presso le autoscuole seguono le norme e le procedure standard previste dal Codice della Strada.

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