- Come nasce l’Atto Europeo di Accessibilità
- Obiettivi e ambito di applicazione della direttiva europea
- Quali sono le opportunità per le imprese?
- Prospettive e risultati attesi
Come nasce l’Atto Europeo di Accessibilità
Premesse
La nascita dell’Atto Europeo di Accessibilità (AEA) è stata segnata da un percorso lungo e complesso, iniziato con alcune riflessioni da parte delle istituzioni UE su diverse stime demografiche, in base alle quali nell’intero territorio europeo vivono oltre 80 milioni di persone affette da disabilità, di cui 4 milioni e mezzo solo in Italia.
A tutti questi cittadini soggetti a disabilità, la legge europea (e poi quella nazionale) hanno sempre inteso garantire il diritto alla sicurezza, alla salute, a una buona qualità della vita, a un trattamento di carattere equo e al sostegno e all’assistenza di cui necessitano.
In particolare, in tale sistema di tutela dei diritti, il tema dell’accessibilità è stato considerato via via più urgente, in quanto tocca la semplificazione di tutti i prodotti, i servizi le strutture e le infrastrutture fondamentali per la vita quotidiana del cittadino disabile.
Certo, quasi tutte le istituzioni dei Paesi membri – dal ministero all’amministrazione locale – già anni prima dell’AEA avevano deciso adottare numerose misure e iniziative legislative atte a favorire l’accessibilità. Lo scopo dell’UE nell’elaborare l’AEA voleva essere piuttosto quello di uniformare queste diverse disposizioni.
La nascita dell’AEA: il percorso legislativo
A fine 2015, dunque, la Commissione Europea dirige i propri sforzi in direzione delle problematiche sollevate da questo tema, riprendendo alcune premesse poste già nel 2010 dalla documentazione sulla Strategia Europea sull’Accessibilità.
Nel dicembre dell’anno successivo, la Commissione rende nota la scrittura una proposta di direttiva per l’adozione di un Atto Europeo di Accessibilità. L’AEA, fin da questo primo progetto, dovrebbe configurarsi come uno strumento in grado di definire i criteri e i parametri di accessibilità per tutti i prodotti, i servizi e gli spazi che possono essere considerati fondamentali per la persona con disabilità permanente.
Solo dopo molto tempo, comunque, questi primi tentativi ottengono un risultato concreto. Nel marzo di quest’anno, infatti, termina l’iter legislativo dell’Atto Europeo di Accessibilità: si giunge a un accordo sul suo contenuto, ed esso ottiene con larga maggioranza l’approvazione del Parlamento europeo. La promulgazione comporta che ogni provvedimento sull’accessibilità emanato nel passato dai diversi Stati che compongono la UE, dal decreto legislativo al regolamento comunale, debba essere aggiornato sulla base dei principi e dei requisiti stabiliti dall’AEA.
Di recente, infine, ai primi di giugno 2019, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2019/882 del Parlamento e del Consiglio. Tale direttiva introduce in via definitiva l’Atto Europeo di Accessibilità tra le norme europee, con lo scopo (riportato all’articolo 1) di “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi”.
Obiettivi e ambito di applicazione della direttiva europea
L’Atto Europeo di Accessibilità è stato sottoposto ad alcune critiche fin dal momento della sua redazione, in quanto si sarebbe concentrato prevalentemente su alcuni tipi e settori di prodotti e servizi, lasciandone da parte altri, altrettanto importanti, come quello dell’edilizia o degli elettrodomestici.
In verità, questa apparente mancanza di estensione nel programma dell’AEA si spiega con il fatto che il suo primo intento è quello di spingere gli Stati membri a uniformare le loro normative sull’accessibilità, sul piano degli obblighi e delle condizioni da rispettare. Di conseguenza, i criteri e gli aspetti toccati dall’AEA sono principalmente quelli in cui le varie politiche nazionali divergono maggiormente.
I prodotti e i servizi coinvolti dall’AEA
I prodotti e i servizi su cui intervengono molti articoli dell’atto legislativo europeo sono soprattutto i seguenti:
- computer, sia dal punto di vista dell’hardware che del software (a partire dai sistemi operativi), rivolti ai consumatori privati;
- smartphone, servizi di telefonia e apparecchiature relative;
- apparecchi televisivi e servizi di televisione digitale, nonché media audiovisivi in generale e relativi strumenti di consumo;
- e-book e mezzi di fruizione degli stessi (e-reader e software relativo);
- tutti i diversi servizi relativi al trasporto aereo, ferroviario, in autobus o per via navale;
- servizi bancari online per i consumatori;
- i vari terminali self-service destinati alla fruizione di servizi, come bancomat, sportelli e biglietterie automatici, macchine per il check-in, la registrazione dei passeggeri e l’emissione dei biglietti, terminali di pagamento e di fruizione delle informazioni;
- e-commerce e in generale accessibilità dei siti web, specie in relazione a determinati ambiti come le applicazioni per dispositivi mobili, i servizi di biglietteria elettronica, le informazioni di viaggio anche in tempo reale e tutti i servizi di comunicazione elettronica (mail, messaggistica, telefonia, chat).
Come si può notare, dunque, l’Atto Europeo sull’Accessibilità ha in realtà un ambito di applicazione piuttosto ampio e ben definito, nonché fondamentale per gli sviluppi futuri del mondo dell’informazione, dell’informatica, della cultura e della comunicazione.
Gli scopi dell’AEA
In rapporto a questi settori, l’AEA pone degli obiettivi generali di accessibilità, da intendersi come requisiti funzionali che tali prodotti devono obbligatoriamente rispettare per essere considerati facilmente accessibili per tutti i cittadini europei, e in particolare per coloro che soffrono di una disabilità che potrebbe in linea di massima minare la loro possibilità di accedere a tutti i servizi sopra riportati.
L’AEA definisce con chiarezza in cosa consiste l’accessibilità per un determinato servizio o prodotto, e la indica come obiettivo finale della realizzazione dello stesso. Pur dando alcune indicazioni generali e linee guida, l’Atto lascia che sia il produttore o il creatore del servizio a gestire concretamente la trasformazione di un prodotto non accessibile in uno accessibile, in base alle successive prescrizioni di ciascuno Stato membro (e tenendo in conto la necessità di un costante monitoraggio sulla trasparenza).
Di conseguenza, diventa fondamentale la cooperazione tra gli enti locali, i governi nazionali, il Parlamento comunitario e le aziende. Ciascun organismo, nei limiti e nelle modalità previsti dal proprio ruolo, può promuovere attività, avviare procedure e stanziare risorse che possano accrescere l’accessibilità di prodotti e servizi, e così consentire la partecipazione dei portatori di handicap alla vita sociale e lavorativa.
I criteri adottati dall’AEA, peraltro, si ispirano ai principi del cosiddetto Universal Design, o Progettazione Universale. Si tratta di una metodologia piuttosto recente, che mira alla progettazione di ambienti e prodotti accessibili a tutti e barrier-free (senza barriere), includendo il più possibile anche i portatori di handicap.
In base alle intenzioni degli autori dell’Atto, grazie ad esso le persone disabili e gli anziani potranno fruire di prodotti e servizi più accessibili, offerti sia dal mercato sia dal settore pubblico, nonché di prezzi più competitivi e di una riduzione degli ostacoli all’accesso al mondo dell’istruzione e del lavoro. Inoltre, l’attuazione della normativa garantirà nel breve e nel lungo periodo un incremento dell’occupazione in tutti quegli ambiti lavorativi in cui è richiesta una competenza in tema di accessibilità.
Quali sono le opportunità per le imprese?
Apparentemente, le nuove imposizioni dell’AEA potrebbero risultare un ulteriore peso per le aziende private, costrette a sottoporre i loro prodotti a una fase ulteriore di progettazione per renderli maggiormente accessibili.
In verità, anche le imprese potrebbero trarre dei vantaggi dall’Atto. Di fatto, relativamente all’accessibilità come ad altri campi, delle norme comuni a tutta l’Unione Europea portano enormi benefici nei confronti dei privati, rispetto alla frammentazione legislativa precedente.
Le aziende vedranno ridurre i costi di realizzazione dei loro servizi, nonché aumentare la fluidità del commercio transfrontaliero; inoltre, migliore sarà l’implementazione delle regole di accessibilità da parte di un’impresa, maggiori saranno le opportunità di mercato per ciò che essa vende.
Sull’argomento è intervenuto anche lo stesso Morten Løkkegaard, il liberale danese relatore dell’AEA: “Queste regole tanto attese faranno una grande differenza non solo per i milioni di cittadini disabili. […] Anche le imprese europee avranno maggiori opportunità, poiché siamo stati in grado di includere gli appalti pubblici nella legge e di introdurre delle disposizioni che alleggeriranno le piccole imprese. I consumatori disabili avranno ora un maggiore accesso all’economia digitale e l’innovazione sarà ancora possibile”.
Prospettive e risultati attesi
Come tutte le direttive europee, anche l’Atto Europeo di Accessibilità costituisce sotto ogni aspetto una legge vincolante per gli Stati membri. Dal momento della sua entrata in vigore, tutti i Paesi appartenenti all’Unione hanno dato via alla procedura che li porterà a recepire la norma e ad armonizzarla nel proprio corpo legislativo, garantendo finalmente dei criteri comuni di accessibilità.
Ciò significa che tutti i cittadini europei che soffrono di una disabilità, nonché tutti gli anziani che hanno delle limitazioni funzionali dovute all’età, potranno godere di servizi e prodotti accessibili su tutto il suolo europeo.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che i tempi tecnici dell’attuazione della direttiva sono tutt’altro che immediati. A partire dal momento della sua approvazione, la legge prevede che gli Stati membri abbiano due anni di tempo per emanare le leggi e i regolamenti necessari a renderla attiva, e poi altri quattro anni per farla applicare del tutto.
Al netto della possibile lunghezza dei tempi, comunque, il vasto campo di applicazione dell’AEA – economico, commerciale, culturale, turistico, lavorativo, sociale e così via –, nonché i suoi obiettivi di chiarezza e uniformità, non potranno che portare benefici notevoli alla vita di tutti i cittadini europei, e in particolare dei portatori di handicap.
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