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Montascale per Anziani e Disabili

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          Novità: Detrazione al 75% sui montascale per tutto il 2023

          Acquistare poltroncine montascale o miniascensori per la casa non è mai stato così conveniente.

          Le recenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni abitative hanno introdotto novità molto interessanti per chi vuole acquistare impianti per favorire e aumentare l’accessibilità delle abitazioni.

          Per tutto il 2023 sarà infatti possibile usufruire della detrazione fiscale del 75% da recuperare in 5 anni per interventi volti al superamento e alleliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento, quindi per l’acquisto di montascale a poltroncina o a piattaforma

          Scopri di più sulla pagina detrazione del 75%

          Detrazioni Abbattimento e Superamento Barriere Architettoniche

          In questa sezione cercheremo di approfondire meglio la normativa che regola le agevolazioni e le detrazioni di cui beneficiano montascale a poltroncina, pedane elevatrici per disabili e mini ascensori domestici.

          Vantaggi come l’IVA agevolata al 4% e le detrazioni IRPEF rientrano negli sgravi fiscali garantiti dai bandi regionali e dalla Legge 104, dedicata alle spese che devono affrontare i disabili e le loro famiglie, come l’acquisto di un’auto, l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici, la ristrutturazione dell’unità immobiliare, l’adeguamento degli edifici privati alle nuove norme e così via.

          I portatori di disabilità e i loro familiari posssono ottenere importanti benefici fiscali, che riguardano tanto le abitazioni quanto l’acquisto di dispositivi e mezzi di trasporto preposti ad assicurare loro il recupero dell’autonomia.

          Per essere certi di avere diritto alle detrazioni, sia in caso di abitazioni singole, sia in caso di un adeguamento condominiale, sarà necessario conoscere tutte le norme previste dal regolamento comunale, allo scopo di apportare migliorie all’edificio in totale sicurezza.

          Come ottenere le detrazioni IRPEF

          Per ottenere le detrazioni relative all’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici privati in cui risiedono persone portatrici di menomazioni, gli interventi previsti sono quelli di manutenzione o di rifacimento di una parte dell’immobile in vista di un adeguamento che possa agevolare la mobilità del disabile. Rientrano in tali detrazioni fiscali l’installazione di miniascensori, montacarichi, piattaforme, sedie mobili per scale, elevatori esterni e la sostituzione di gradini.

          I proprietari degli immobili oggetto dell’intervento dovranno presentare al Comune di appartenenza i seguenti documenti per poter inoltrare la domanda:

          • Certificato medico che attesti il tipo di disabilità del richiedente;
          • Fotocopia della certificazione ASL che attesti la difficoltà o l’impossibilità di deambulazione;
          • Descrizione dettagliata del progetto relativo agli interventi necessari.

          È bene ricordare che saranno oggetto delle detrazioni solo gli interventi non ancora realizzati al momento della domanda.

          Tutte le agevolazioni per l’abbattimento e il superamento delle Barriere Architettoniche

          Detrazioni IRPEF: 19%

          Hanno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto di montascale o mini ascensori per la casa, i contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

          L’invalidità deve comportare “menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie” e deve essere dimostrata con una documentazione medica appropriata. Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.

          Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L’avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sanitarie sostenute e portarne l’importo in detrazione. La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.

           Detrazioni Ipef  50%: La Legge 449 del ’97

          La detrazione IRPEF del 50% può essere usufruita da qualsiasi contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, che installi un montascale o una piattaforma elevatrice in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo residenziale (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purché situato in Italia. Non è necessario avere residenza nell’immobile nel quale viene realizzato l’impianto, né che sia di proprietà. È possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente.

          Per ottenere la detrazione del 50% i pagamenti dovranno essere fatti con apposito bonifico bancario ai sensi della legge 449/97 e successivo regolamento di attuazione, a pena di decadenza del beneficio. All’interno del bonifico si dovrà indicare:

          la causale del pagamento: ossia ‘montaggio di un montascale/piattaforma elevatrice al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche’
          il codice fiscale del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture)
          il n° di partita IVA del destinatario del bonifico, che nel caso di Ceteco è: 00449190503.

          L’importo pari al 50% della spesa (IVA inclusa) può essere anche portato in detrazione in parti uguali in 10 anni. Nel caso in cui il pagamento della fornitura avvenga, in toto o in parte tramite finanziaria, la richiesta di finanziamento del montascale dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la volontà di accedere all’agevolazione del 50%.

          Le detrazioni fiscali possono essere usufruite anche in caso di spese di manutenzione degli ascensori e montascale, compresa l’applicazione dell’iva agevolata al 10% e anche in caso in cui il montascale venga installato contestualmente a un intervento di ristrutturazione edilizia.

          Come ottenere le detrazioni

          Modalità per i singoli

          Al fine di ottenere la detrazione è necessario presentare il mod. 730 o mod. UNICO, anche nel caso in cui il contribuente non ne sia tenuto, in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi.

          Il mod. 730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati (anche se sono presenti redditi da altre fonti come terreni, immobili, capitali), presenta un importante vantaggio rispetto al mod. UNICO: nel caso in cui il dichiarante risultasse in credito d’imposta a seguito della detrazione, potrà ottenere l’immediato rimborso del credito da parte del soggetto erogante la pensione o lo stipendio.

          Le spese per l’acquisto di un montascale e di una piattaforma elevatrice sono detraibili anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta dal dichiarante nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

          Procedura in caso di condomini

          Nel caso di fornitura di montascale e/o piattaforme elevatrici da installare su parti comuni di edifici condominiali il soggetto legittimato ad eseguire i lavori e ad usufruire della detrazione di imposta è esclusivamente il condominio.

          Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

          L’iter procedurale da seguire è il seguente:

          • predisposizione di una delibera assembleare dalla quale risulti il parere favorevole dei condomini, secondo le maggioranze previste dal Codice Civile, all’esecuzione dei lavori ed eventuale ripartizione della spesa tra i soli condomini che la sostengono;
          • predisposizione, da parte dell’Amministratore, della tabella di ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà. Nel caso in cui solo una parte dei condomini partecipino alla spesa, l’Amministratore dovrà predisporre un’apposita tabella riferita al singolo intervento oggetto della delibera;
          • emissione delle fatture a nome del condominio;
          • pagamento dei lavori mediante apposito bonifico bancario da parte del condominio.

          In caso di condominio senza Amministratore (a parte l’obbligo della nomina in caso di condomìni superiore a 8 unità abitative, dal 18/06/2013), può essere uno qualunque dei condòmini a rivestire tale carica, previa richiesta del codice fiscale del condominio alla locale Agenzia delle Entrate.

          La Legge 13/1989

          La legge n° 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privatiprevede fondi per finanziare l’installazione di montascale e piattaforme elevatrici: in sostanza lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

          Criteri di assegnazione del contributo

          Nella definizione della graduatoria si considerano solo due elementi:

          • Il diritto di precedenza degli invalidi al 100%.
          • L’ordine cronologico di presentazione della domanda.

          Età, reddito, spesa per i lavori, tipo di soluzione scelta per il superamento della barriera architettonica, non hanno rilevanza alcuna. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere soddisfatte nell’anno, vengono d’ufficio prese in considerazione l’anno successivo.

          La legge 13/1989 stabilisce che il contributo sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta fino ad un valore di 2.582,28€. Per importi fino 12.911,42€ l’eccedenza rispetto ai 2.582,28€ godrà di un ulteriore contributo pari al 25%. Costi eccedenti i 12.911,42€ avranno un ulteriore contributo del 5%.

          Esempi di contributi in base alle Legge 13

          Di seguito alcuni esempi:

          Importo lavori Contributo
          € 2.582,28 € 2.582,28
          € 5.164,57 € 3.227,86
          € 7.746,85 € 3.873,42
          € 10.329,13 € 4.518,99
          € 15.493,70 € 5.293,68

          La domanda di contributo (è possibile richiederne una copia al consulente Ceteco) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora”, prima dell’inizio dei lavori.

          La domanda deve essere presentata dalla persona che ha le difficoltà di movimento o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Se il costo dei lavori sarà sostenuto da un altro soggetto (familiare, condominio, proprietario dell’immobile) questi per ricevere il contributo dovrà sottoscrivere la domanda stessa.

          Non vi sono scadenze per la presentazione della domanda, domande relative ad un certo anno possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno successivo (ad es. 1° marzo 2020 per contributi relativi all’anno 2018) domande presentate dopo il primo marzo slitteranno all’anno successivo.

          Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 16 €, dovranno allegarsi:

          • Certificato medico in carta semplice che attesti la menomazione funzionale permanente;
          • Codice fiscale del beneficiario del contributo
          • Fotocopia carta d’identità
          • Preventivo delle opere da realizzare;
          • Autocertificazione del richiedente che definisca:
          1. L’ubicazione dell’immobile;
          2. Le difficoltà di accesso;
          3. Le opere che verranno eseguite;
          4. L’attestazione che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione;
          5. L’attestazione che per tali lavori non è stato concesso un ulteriore contributo;
          • Copia autenticata del certificato di invalidità.

          Naturalmente, in alcuni casi potrebbero essere richiesti dei documenti aggiuntivi da verificare con l’ente di riferimento.

          Cosa succede in caso di trasferimento per atto dell’immobile?

          Se l’abitazione che beneficia delle detrazioni viene venduta o donata, l’acquirente o il donatario riceverà anche le quote di detrazione come stabilito dalla legge 289/2002.

          Cosa succede in caso di decesso dell’avente diritto alle detrazioni?

          In caso di decesso della persona avente diritto alle agevolazioni fiscali, gli eredi possono continuare ad usufruirne solo nel caso in cui decidano di mantenere l’acquisto del montascale o dell’ascensore.

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