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Montascale per Anziani e Disabili

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          8 Ott, 2019 | Normative

          Il congedo parentale è una misura molto importante a sostegno delle famiglie italiane, soprattutto se i genitori hanno un figlio disabile. Ecco come funziona, chi può usufruirne e come si fa la domanda.

          congedo parentale per assistenza disabile

          Congedo parentale per assistenza a un disabile: di cosa si tratta?

          Il congedo parentale straordinario è un periodo retribuito di assenza dal lavoro al fine di assistere un figlio a carico con disabilità grave (riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92).

          Si differenzia dal congedo parentale ordinario, garantito a tutti i genitori di un figlio di età inferiore a 8 anni, e dal congedo straordinario per assistenza ai familiari disabili, di cui possono usufruire, se in possesso di determinati requisiti, i parenti di un familiare con una forma di invalidità o handicap grave.

          Il congedo parentale in questione consiste in una tipologia di permesso limitata al lavoratore con contratto da dipendente, e viene concessa a particolari condizioni.

          La norma di riferimento è il decreto legislativo n. 151/2001, “Testo unico sulla maternità e sulla paternità”; nello specifico, il congedo parentale è trattato al capo V, articoli da 32 a 38.

          Si ricorda che il godimento dell’indennità di congedo non esclude l’ottenimento di altre agevolazioni economiche o forme di beneficio fiscale riservate a genitori e tutori di persone con disabilità e non solo. Per esempio, come ha riconosciuto di recente anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2018, l’indennità di maternità è del tutto compatibile con quella del congedo parentale.

          Congedo parentale: le caratteristiche principali

          I genitori, qualora in possesso dei requisiti richiesti, hanno diritto a usufruire del periodo di congedo parentale di dieci mesi entro i primi otto anni di vita del figlio. Il periodo di congedo può essere suddiviso secondo i seguenti criteri:

          • entrambi i genitori possono usufruire al massimo di sei mesi di congedo parentale, a partire dal termine del congedo di maternità per la madre e dalla nascita del figlio per il padre;
          • se il genitore è unico, ha diritto a tutto il periodo di dieci mesi;
          • se uno dei due genitori utilizza l’intero periodo di sei mesi per il congedo, solo l’altro genitore potrà utilizzare i restanti quattro mesi;
          • se il padre richiede il congedo per un periodo di tre mesi, continuativi o frazionati, il suo limite massimo individuale passa da sei a sette mesi, e dunque la coppia avrà diritto a undici mesi in tutto.

          Se il figlio è disabile grave, tuttavia, alcune caratteristiche del permesso di congedo vengono ampliate. Nella fattispecie:

          • il periodo di congedo di cui è possibile usufruire è elevato a 36 mesi totali;
          • si può fare richiesta di congedo fino al compimento dei dodici anni di età del figlio disabile;
          • dopo i primi dieci mesi di congedo ordinario (o undici, nelle circostanze sopra riportate), i genitori possono godere dei restanti 26 mesi solo alternativamente (per esempio, l’uno per un periodo biennale e l’altro per i restanti due mesi);
          • l’indennità di congedo prevista, pari al 100% della retribuzione per il congedo ordinario, durante i successivi 26 mesi di congedo straordinario è ridotta al 30% (la contribuzione figurativa accreditata per le pensioni invece rimane al 100%).

          Chi può usufruire del congedo parentale per assistere un figlio disabile?

          Il congedo per assistere un disabile è garantito soltanto ai lavoratori dipendenti, e viene concesso in base al seguente ordine di priorità:

          • coniuge convivente (o partner dell’unione civile convivente) della persona disabile grave;
          • padre o madre naturali, adottivi o affidatari della persona disabile grave (congedo parentale), qualora il coniuge o il partner manchino per decesso, condizioni di salute o altri motivi;
          • figlio convivente della persona disabile grave, se mancano sia il coniuge o il partner, sia i genitori;
          • fratelli o sorelle conviventi della persona disabile grave, se mancano coniuge, genitori e figli conviventi;
          • parenti o affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile grave;
          • figli non ancora conviventi della persona disabile grave ma intenzionati a instaurare una convivenza a scopo di assistenza.

          Per determinate categorie di lavoratori, comunque, non è possibile richiedere il congedo per assistenza a un disabile. Nello specifico, sono esclusi da tale diritto:

          • i lavoratori addetti al servizio domestico, familiare, di assistenza o di cura;
          • i lavoratori a domicilio di ogni tipo;
          • i lavoratori agricoli giornalieri;
          • i lavoratori autonomi appartenenti a qualunque settore;
          • i lavoratori parasubordinati;
          • i lavoratori con un contratto part-time verticale nei periodi di sospensione contrattuale;
          • coloro che percepiscono l’assegno di disoccupazione o simili forme di assistenza statale.

          Durata del congedo: limiti e frazionabilità

          Nel corso della propria vita lavorativa, il lavoratore può richiedere fino a due anni complessivi di congedo straordinario per assistere un familiare con una disabilità grave. Chi ha più di un familiare disabile può dunque chiedere il congedo per ciascuno di essi, senza superare i due anni.

          Il periodo di congedo, comunque, è frazionabile, e può essere suddiviso anche in singoli giorni. In questo caso, per calcolare il periodo massimo usufruibile, l’anno viene considerato sempre pari a 365 giorni.

          I giorni di ferie, la malattia e le festività che cadono tra il periodo di congedo e il momento in cui si riprende a lavorare non vengono conteggiati nel periodo di congedo stesso.

          Invece, i giorni festivi, inclusi i sabati e le domeniche, non vengono conteggiati solo se si riprende effettivamente il lavoro tra un periodo di congedo e l’altro. Se, per esempio, viene richiesto un periodo di congedo dal lunedì al sabato, e non si riprende il lavoro il lunedì successivo, anche la domenica verrà considerata all’interno del periodo di congedo.

          In base al decreto legislativo 119/2011 (per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), il congedo straordinario e tutte le altre forme di permesso retribuito per assistere una persona con grave disabilità non possono essere riconosciuti a più di un familiare lavoratore. Per esempio, nel caso in cui due fratelli debbano assistere la madre disabile, solo uno di loro potrà godere del permesso di congedo.

          Ciò non vale, tuttavia, per il congedo parentale. In questa circostanza, entrambi i genitori possono usufruire del congedo per lo stesso figlio, anche in forma alternata, purché i due periodi di congedo non si sovrappongano.

          Quanto viene retribuito il lavoratore in congedo?

          Al lavoratore in congedo a causa di assistenza di un familiare disabile viene corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione ricevuta nel mese di lavoro precedente alla richiesta di congedo. Così, per esempio, un mese di indennità è pari all’ultima mensilità percepita. Dal conteggio sono esclusi tutti gli emolumenti variabili.

          Vi sono, tuttavia, dei limiti massimi di reddito vincolanti per la retribuzione del lavoratore in congedo, che vengono ricalcolati annualmente. Nel 2019, per esempio, la retribuzione massima era pari a 99,90 euro al giorno, 701,21 a settimana e 36.463,00 ogni anno.

          Il costo concreto dell’indennità di congedo è anticipato dal datore di lavoro o dalla pubblica amministrazione; in caso di necessità, vi sarà un conguaglio con i contributi INPS.

          Il congedo straordinario non costituisce un periodo computabile per la maturazione delle ferie, per il calcolo della tredicesima o per il trattamento di fine rapporto. A livello di contributi di previdenza sociale, però, il periodo di congedo è coperto da contribuzione valida per la pensione.

          Come fare domanda?

          In concreto, la domanda va presentata online all’INPS, attraverso il portale dedicato.

          Nel caso in cui non fosse possibile eseguire la procedura via internet, è possibile contattare telefonicamente il call center dell’INPS o recarsi presso gli enti di patronato nella provincia di residenza per consegnare tutta la documentazione.

          La dichiarazione ha validità immediatamente dopo la sua presentazione. È necessario, tuttavia, che gli eventuali beneficiari rispettino i seguenti requisiti:

          • essere lavoratori dipendenti, anche impiegati a tempo parziale;
          • avere un membro della propria famiglia in condizioni di disabilità grave (per come essa viene descritta dalla legge 104), riconosciuta da apposita commissione medica integrata della ASL locale e dell’INPS;
          • il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o godere di una forma di assistenza domiciliare continuativa, salvo le specifiche eccezioni precisate dalla circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012 sul ricovero dei disabili e il congedo straordinario.

          Nel caso in cui prima della presentazione della domanda non sia stato riconosciuto l’handicap grave mediante la visita dovuta e la conseguente certificazione, è possibile farlo riconoscere entro i 45 giorni successivi. Tale riconoscimento può essere effettuato anche in via provvisoria, per mezzo del rilascio di un certificato da parte di un medico della ASL specialista nelle patologie di cui soffre il disabile.

          Il riconoscimento provvisorio non ha scadenza. In seguito alla presentazione della domanda, tuttavia, è obbligatorio rivolgersi prima possibile alle strutture competenti per il riconoscimento ufficiale e definitivo.

          Se, naturalmente, il provvedimento finale di riconoscimento della disabilità restituisse un esito negativo, sarebbe automatico l’intervento dello Stato per recuperare la somma erogata sotto forma di indennità di congedo.

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