“Ho diritto a un montascale? Quali agevolazioni posso ottenere? Posso installarlo in condominio?”
La risposta è sì: la legge tutela il tuo diritto all’autonomia, anche dentro casa. E i montascale, pur non citati direttamente nel testo della 104, rientrano tra gli strumenti che permettono di esercitare questo diritto. Vediamo come.
Cosa dice davvero la Legge 104?
La Legge 104/92 è la norma di riferimento per la tutela, l’integrazione e l’autonomia delle persone con disabilità. Non elenca dispositivi specifici (come il montascale), ma sancisce principi fondamentali che giustificano e abilitano una serie di misure pratiche, comprese le agevolazioni economiche per ausili alla deambulazione.
Articolo 3, comma 3: indica i requisiti per la 104
Per poter godere delle misure, il requisito cardine è il riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita.
Nel comma 3 dell’art.3 è prevista anche una situazione di gravità:
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
La legge si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente in Italia, anche se stranieri o apolidi.
Articolo 24 Legge 104: l’obbligo di accessibilità
L’articolo 24 impone l’eliminazione delle barriere architettoniche anche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
E in casa? Anche se la legge non parla direttamente dell’ambiente domestico, questi articoli rappresentano la base normativa su cui si fondano le richieste di abbattimento delle barriere in ambito privato e condominiale.
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
e ancora:
Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Se la Legge 104 afferma tale principio, il DM 236 del 14 giugno 1989 lo rende pratico. È il decreto che definisce quali impianti si possono usare per superare barriere architettoniche, e con quali caratteristiche. Cita esplicitamente:
- servoscala con pedana o con sedile
- piattaforme elevatrici
- ascensori interni
Un montascale conforme a questo decreto è ammissibile per ottenere tutte le detrazioni fiscali previste, incluse quelle più recenti, come il Bonus barriere architettoniche.
Le agevolazioni fiscali: quali posso ottenere con la Legge 104?
Molte persone associano automaticamente “montascale” e “Legge 104”, ma le agevolazioni reali sono regolate da una combinazione di norme fiscali. In particolare:
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019
- TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
- Legge di Bilancio 2022 e proroghe successive
- Legge 13/1989 (per i contributi a fondo perduto)
Attenzione però: la somma totale degli aiuti non può superare l’importo che hai effettivamente pagato.
Ecco le due principali detrazioni tra cui scegliere:
1. Detrazione IRPEF del 19%
Si applica a una serie di spese sostenute per persone con disabilità, tra cui l’acquisto di montascale. È una detrazione più specifica, che si applica solo se c’è un riconoscimento formale di handicap (ad esempio, ai sensi della Legge 104) e si detrae sull’IRPEF lorda.
Non ha un massimale di spesa specifico, ma si applica all’intero costo del bene, a patto che venga documentato con fattura e pagato con metodo tracciabile.
2. Bonus Barriere Architettoniche al 75% fino al 2025
È un’agevolazione più ampia, introdotta per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche in generale, non solo per le persone con disabilità riconosciute.
Non richiede la certificazione di handicap. Il rimborso fiscale avviene in 10 quote annuali di pari importo, da scalare in dichiarazione dei redditi.
Ricorda: la detrazione 19% e il bonus 75% non sono cumulabili
Una persona che acquista un montascale può scegliere di usufruire dell’una o dell’altra, ma non può applicare entrambe le detrazioni sullo stesso costo sostenuto.
È comunque possibile cumulare queste detrazioni con i contributi a fondo perduto previsti dalla Legge 13/89, a condizione che la somma totale dei benefici non superi la spesa effettivamente sostenuta.
3. Contributo a fondo perduto (Legge 13/89)
I contributi a fondo perduto riguardano esclusivamente edifici privati già esistenti: sono escluse le case di futura residenza e gli immobili di proprietà pubblica. Può essere richiesto un contributo per due tipi di intervento: uno relativo alle parti comuni del condominio, l’altro per i lavori all’interno dell’appartamento. In entrambi i casi, le opere devono essere finalizzate a eliminare o superare barriere architettoniche che ostacolano l’accesso o la fruizione dell’alloggio da parte di persone con disabilità.
La domanda può essere presentata direttamente dalla persona con disabilità (in presenza di patologie che comportano limitazioni funzionali permanenti alla deambulazione o cecità), oppure da chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno. Se l’intervento riguarda le parti comuni condominiali, può presentare la domanda anche l’amministratore del condominio, ma solo se la persona con disabilità ha residenza o domicilio stabile nell’immobile interessato.
4. IVA agevolata al 4%
Se hai una certificazione di disabilità grave (art. 3, comma 3), puoi acquistare un montascale con IVA al 4% anziché 22%. Ti servirà una prescrizione medica che attesti la necessità dell’ausilio, e una fattura intestata a te o a un familiare fiscalmente a carico.
Installazione in condominio: posso richiederla?
Sì. Anche se vivi in un condominio, puoi chiedere l’installazione di un montascale. La giurisprudenza è favorevole all’eliminazione delle barriere architettoniche purché l’intervento non impedisca l’uso degli spazi comuni agli altri condomini.
Lo ha confermato anche la Cassazione, sentenza n. 173/2022, ribadendo che la tutela della persona con disabilità prevale su esigenze estetiche o organizzative condominiali.
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