Agevolazioni Montascale e Ascensori 2026: Guida Completa a Bonus e Detrazioni
L’installazione di montascale a poltroncina, piattaforme elevatrici e mini ascensori domestici è un intervento fondamentale per garantire autonomia e sicurezza. Con la Legge di Bilancio 2026, il quadro delle agevolazioni fiscali si assesta su nuove certezze: il Bonus Ristrutturazioni al 50% torna ad essere il pilastro principale per il recupero delle spese, affiancato dalle tutele storiche come l’IVA agevolata e i contributi a fondo perduto.
In questa guida analizziamo nel dettaglio come ottenere il massimo risparmio fiscale nel 2026.
Bonus Ristrutturazioni 2026: Detrazione al 50%
Per il 2026, l’agevolazione di riferimento per l’installazione di montascale e ascensori è regolata dall’Articolo 16-bis del TUIR.
Installando un montascale nella tua abitazione (principale o secondaria), puoi recuperare la metà della spesa sostenuta, riducendo significativamente l’impegno economico.
Come funziona
- Aliquota: 50% delle spese sostenute.
- Massimale di spesa: 96.000 € per unità immobiliare.
- Recupero: 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.
La soluzione Ceteco: Per rendere l’acquisto ancora più accessibile, Ceteco propone finanziamenti a piccole rate: così puoi procedere con calma e sicurezza, scegliendo oggi stesso il comfort e la libertà di muoverti in casa.
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Situazione Bonus Barriere 75% (Aggiornamento 2026)
È importante chiarire che la Detrazione del 75% (Art. 119-ter del Decreto Rilancio), che ha caratterizzato gli anni passati, risulta NON ATTIVA per la generalità degli interventi standard (come i semplici montascale a poltroncina) nel 2026.
La pianificazione dell’investimento deve quindi basarsi sulla certezza del Bonus 50%, salvo specifiche eccezioni normative molto ristrette e vincolanti.
Altre Agevolazioni: IVA 4% e Detrazione 19%
IVA Agevolata al 4%
Sull’acquisto di montascale e ausili per il superamento delle barriere architettoniche si applica sempre l’IVA ridotta al 4% (invece del 22%).
Detrazione IRPEF 19% (Spese Sanitarie)
I contribuenti con disabilità riconosciuta (o i familiari che li hanno a carico) possono detrarre il 19% della spesa eccedente la franchigia di 129,11 €, trattando l’acquisto come spesa medica.
Nota: Questa detrazione è alternativa al Bonus 50% sulla stessa spesa (non cumulabile per lo stesso importo).
COME RICHIEDERE LA DETRAZIONE IRPEF 19%
Per richiedere la detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto di un montascale o miniascensore, non devi presentare una domanda preventiva (come avviene per i contributi comunali), ma devi inserire la spesa nella tua Dichiarazione dei Redditi l’anno successivo all’acquisto. Ecco la procedura passo dopo passo per non sbagliare.
– – VERIFICA DEI REQUISITI PRELIMINARI
Prima di procedere, accertati che l’acquisto rientri nelle condizioni per la detrazione al 19% (Spese Sanitarie/Ausili Disabili):
- Il Beneficiario: Deve essere una persona con disabilità riconosciuta (o un familiare che l’ha fiscalmente a carico).
- Il Prodotto: Deve essere certificato come “mezzo necessario all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento”. Assicurati che il preventivo/fattura indichi che si tratta di un ausilio conforme alla normativa.
– – PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ
Per le detrazioni al 19%, il pagamento deve essere tracciabile.
- Vanno bene: Bonifico bancario o postale, carta di credito/debito, assegno.
- Non serve il “Bonifico Parlante” obbligatorio per il Bonus 50%, ma è consigliabile usare un bonifico standard indicando nella causale il riferimento alla fattura e la dicitura “Acquisto ausilio per disabile”.
- No contanti: Il pagamento in contanti fa perdere il diritto alla detrazione.
– – DOCUMENTI DA CONSERVARE
Non devi allegare questi documenti alla dichiarazione (invio telematico), ma devi conservarli obbligatoriamente in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.
- Fattura o Scontrino Parlante: Deve essere intestato alla persona con disabilità (o al familiare di cui è a carico) e deve contenere il Codice Fiscale. La descrizione deve specificare la natura del prodotto (es. “Montascale a poltroncina mod. X”).
- Certificazione di Invalidità: Copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica (ASL) che attesti la minorazione fisica, psichica o sensoriale.
- Certificazione del prodotto: Documentazione tecnica che dimostra che l’impianto rispetta le normative CE (Dispositivo Medico).
- Prescrizione Medica (Consigliata): Un certificato del medico curante che attesti che quel montascale è necessario per la patologia del paziente. Alternativamente, si può sottoscrivere un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) in cui si dichiara che l’acquisto è necessario per la propria disabilità.
Differenza strategica tra la detrazione al 19% e il Bonus 50%
- Bonus 50%: Recuperi di più (la metà), ma in 10 anni.
- Detrazione 19%: Recuperi di meno, ma subito (in un anno).
Attenzione: Le due agevolazioni non sono cumulabili sullo stesso importo.
La Legge 13/1989
La legge n° 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) prevede fondi per finanziare l’installazione di montascale e piattaforme elevatrici: in sostanza lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.
Nota Bene: Questo contributo non è una detrazione fiscale, ma un rimborso spese erogato dal Comune (o dalla Regione) dopo la conclusione dei lavori. Tuttavia, esso è cumulabile con le detrazioni fiscali (es. Ristrutturazioni 50%) fino alla copertura totale della spesa effettiva.
Criteri di assegnazione del contributo
Nella definizione della graduatoria si considerano solo due elementi:
- Il diritto di precedenza degli invalidi al 100%.
- L’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Età, reddito, spesa per i lavori, tipo di soluzione scelta per il superamento della barriera architettonica, non hanno rilevanza alcuna. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere soddisfatte nell’anno, vengono d’ufficio prese in considerazione l’anno successivo.
La legge 13/1989 stabilisce che il contributo sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta fino ad un valore di 2.582,28€. Per importi fino 12.911,42€ l’eccedenza rispetto ai 2.582,28€ godrà di un ulteriore contributo pari al 25%. Costi eccedenti i 12.911,42€ avranno un ulteriore contributo del 5%.
Esempi di contributi in base alle Legge 13
Di seguito alcuni esempi:
| Importo lavori | Contributo |
| € 2.582,28 | € 2.582,28 |
| € 5.164,57 | € 3.227,86 |
| € 7.746,85 | € 3.873,42 |
| € 10.329,13 | € 4.518,99 |
| € 15.493,70 | € 5.293,68 |
La domanda di contributo (è possibile richiederne una copia al consulente Ceteco) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora”, prima dell’inizio dei lavori.
La domanda deve essere presentata dalla persona che ha le difficoltà di movimento o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Se il costo dei lavori sarà sostenuto da un altro soggetto (familiare, condominio, proprietario dell’immobile) questi per ricevere il contributo dovrà sottoscrivere la domanda stessa.
Non vi sono scadenze per la presentazione della domanda, domande relative ad un certo anno possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno successivo (ad es. 1° marzo 2020 per contributi relativi all’anno 2018) domande presentate dopo il primo marzo slitteranno all’anno successivo.
Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 16 €, dovranno allegarsi:
- Certificato medico in carta semplice che attesti la menomazione funzionale permanente;
- Codice fiscale del beneficiario del contributo
- Fotocopia carta d’identità
- Preventivo delle opere da realizzare;
- Autocertificazione del richiedente che definisca:
- L’ubicazione dell’immobile;
- Le difficoltà di accesso;
- Le opere che verranno eseguite;
- L’attestazione che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione;
- L’attestazione che per tali lavori non è stato concesso un ulteriore contributo;
- Copia autenticata del certificato di invalidità.
Naturalmente, in alcuni casi potrebbero essere richiesti dei documenti aggiuntivi da verificare con l’ente di riferimento.
Cosa succede in caso di trasferimento per atto dell’immobile?
Se l’abitazione che beneficia delle detrazioni viene venduta o donata, l’acquirente o il donatario riceverà anche le quote di detrazione come stabilito dalla legge 289/2002.
Cosa succede in caso di decesso dell’avente diritto alle detrazioni?
In caso di decesso della persona avente diritto alle agevolazioni fiscali, gli eredi possono continuare ad usufruirne solo nel caso in cui decidano di mantenere l’acquisto del montascale o dell’ascensore.
Fonti e Riferimenti Normativi
Per approfondire gli aspetti legali e tecnici, di seguito riportiamo le principali normative di riferimento utilizzate per la stesura di questa guida:
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Agenzia delle Entrate – Ristrutturazioni Edilizie: Guida ufficiale al Bonus 50% e agli adempimenti necessari. Vai alla pagina ufficiale Agenzia delle Entrate
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Agenzia delle Entrate – Agevolazioni per persone con disabilità: Guida fiscale completa su IVA al 4%, detrazione 19% e acquisto di ausili. Vai alla guida Disabilità
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Legge 13/1989 (Normattiva): Testo completo della legge per i contributi a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Leggi il testo della Legge n. 13/1989
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D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Art. 16-bis: Riferimento legislativo primario per la detrazione delle spese di ristrutturazione e recupero edilizio. Consulta l’Art. 16-bis del TUIR
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