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Montascale per Anziani e Disabili

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          14 Mag, 2020 | Normative

          Montascale a poltroncina - Nuova flow (1)

          Cosa dice la legge

          La Legge n.13 del 1989 contiene le disposizioni del Ministro dei lavori pubblici per eliminare e favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, abitazioni private, locali privati aperti al pubblico, edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, o agevolata, e nei trasporti pubblici.
          La normativa, quindi, non solo prevede l’adeguamento degli edifici preesistenti all’entrata in vigore della legge, ma riguarda anche la realizzazione di nuove opere che migliorino la qualità di vita dei disabili e degli invalidi.

          » Scopri tutto sulle Normative sull’accessibilità

          La progettazione deve comunque prevedere:

          1. accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
          2. idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
          3. almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
          4. l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

          È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge”.

          Nella stessa legge, inoltre, nell’articolo 1 comma 2, è specificato cosa si intende per barriere architettoniche, ovvero:

          • gli ostacoli fisici che impediscono la mobilità di chi ha una capacità motoria ridotta permanente o temporanea
          • gli ostacoli che impediscono a chiunque un agevole utilizzo di spazi e attrezzature
          • la mancanza di segnalazioni riconoscibili per chi ha ridotta capacità visiva o uditiva.

          La legge interessa, non solo edifici aperti al pubblico e quelli privati, ma anche le costruzioni destinate all’attività commerciali, l’arredo urbano, le strutture al chiuso e all’aperto, come una piazza o un parco.
          Al fine di adeguare tutte le costruzioni interessate dalla normativa, le regioni hanno stanziato delle risorse da destinare all’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle strutture, comprese quelle residenziali.

          » Trova un consulente nella tua città

          Nello specifico, la Legge 13 prevede la realizzazione di rampe di accesso per i disabili e gli invalidi, ascensori per garantire l’accessibilità agli edifici a più piani, realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali a norma per garantire ai portatori di handicap la fruibilità di tutti gli spazi e le infrastrutture pubbliche e private, nonché gli edifici destinati al turismo e gli uffici.
          La legge, a livello regionale, contiene delle specifiche che riguardano il territorio di competenza ed è quindi opportuno consultare ciascun regolamento regionale.

          Gli edifici privati

          Vediamo cosa prescrive nello specifico la legge n.13/89 per quanto riguarda gli edifici privati.
          Anche per questo tipo di strutture, la legge prevede degli obblighi e dei contributi per l’adeguamento e la ristrutturazione, o la progettazione, di immobili privati.
          L’articolo 10 comma 1 della suddetta legge afferma testualmente:

          È istituito presso il Ministro dei lavori pubblici il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

          » Leggi Disabili e accessibilità: quali sono le normative in tema di barriere architettoniche

          Poiché il fondo è annualmente ripartito tra le regioni che ne hanno fatto richiesta in base al fabbisogno di ciascun ente, spetta ai sindaci dei comuni e delle città fare a loro volta richiesta delle somme adeguate.
          Entro trenta giorni dalla comunicazione della disponibilità di tali somme attribuite ai comuni, i sindaci si occupano della gestione dei contributi assegnandoli ai soggetti che ne hanno fatto richiesta nelle modalità prescritte dalla normativa e dai regolamenti della regione (legge n.13/89 art.11).

          I condomini

          I condomini rientrano tra gli edifici privati, pertanto, anche queste strutture devono adeguarsi a quanto prescritto dalla normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono mobilità in assoluta sicurezza ai disabili.
          Gli edifici devono quindi garantire l’accesso ai piani superiori con ascensori in corrispondenza delle scale e mezzi per il sollevamento delle persone e disporre di rampe prive di gradini per l’accesso al piano inferiore.
          Gli interventi per la realizzazione dei lavori per l’adeguamento del condominio vengono approvati dall’assemblea condominiale secondo quanto previsto dalla legge n.13/89 art.2.

          » Leggi Abbattimento delle barriere architettoniche in condominio

          La domanda di contributo deve essere corredata da una progettazione tecnica che preveda:

          • accorgimenti tecnici e interventi di ristrutturazione dell’immobile per l’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori dell’edificio
          • realizzazione di un accesso in piano con rampe o mezzi per il sollevamento delle persone.

          Gli edifici pubblici

          Per edifici ed enti pubblici si intendono tutte le costruzioni aperte al pubblico: dagli edifici di interesse culturale, alle strutture scolastiche e parascolastiche, ma anche i parcheggi, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali e gli arredi pubblici.
          Anche per questo genere di edifici, sussiste un obbligo normativo e di carattere sociale per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità permanente o temporanea.
          Tutti gli edifici pubblici devono essere privi di barriere architettoniche e dotate di mezzi e percorsi attrezzati che facilitino l’accesso ad ogni ambiente della struttura.

          » Leggi Universal Design: la progettazione al servizio dell’accessibilità

          Quali sono le agevolazioni e chi può usufruirne

          La legge n.13 del 1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche è valida su tutto il territorio nazionale e prevede che ogni regione si adegui in autonomia con regolamenti che prevedano l’adeguamento del piano regolatore a quanto prescritto dal decreto.

          Riguardo gli edifici privati e gli immobili residenziali, sta ai singoli cittadini presentare la domanda corredata da una documentazione completa per ottenere le detrazioni e agevolazioni fiscali sulle spese per gli interventi svolti presso la struttura, dove risiedono portatori di handicap o individui con limitazioni funzionali.

          La domanda va presentata dal disabile (o dal tutore) al sindaco del comune di residenza entro il primo marzo di ogni anno.
          La domanda deve contenere in allegato:

          • descrizione opere e interventi per l’adeguamento della residenza e relative spese
          • certificato medico o copia autenticata del certificato A.S.L. che attesti l’handicap del soggetto richiedente e indichi le patologie o menomazioni che ne riducono la mobilità
          • autocertificazione con l’ubicazione dell’immobile ove è previsto l’intervento di adeguamento

          In più, se al richiedente è già riconosciuta l’invalidità civile totale, questi ha precedenza nella graduatoria nella concessione dei contributi da parte del comune.

          I contributi vengono concessi per le unità abitative singole, per le parti comuni di un edificio, parti dell’edificio di proprietà del disabile o di un familiare di cui è fisicamente a carico.
          Possono altresì presentare la domanda i titolari delle residenze specializzate in assistenza per disabili, sia pubbliche che private.

          Il contributo, poi, può essere erogato per una singola opera o per un insieme di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche e l’impianto di montascale, miniascensori, piattaforme e montacarichi.

          Riguardo ai tempi di erogazione del contributo, una volta presentata la domanda, segue l’accertamento da parte di una commissione nominata dal comune che verifica documentazione e sussistenza dei requisiti obbligatori per legge e dà l’autorizzazione per l’avviamento dei lavori presso la casa o il condominio. La graduatoria per i contributi a sostegno delle spese per le opere per il superamento delle barriere viene resa pubblica secondo i criteri dell’amministrazione trasparente.

          L’entità del contributo, infine, viene calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute presso l’unità immobiliare indicata nella domanda. Una volta realizzate le opere, il richiedente ha l’onere di comunicare la fine dei lavori con la relativa trasmissione della fattura.

          Tutte le attrezzature per il trasporto e la mobilità dei disabili, inoltre, gode di detrazioni fiscali e agevolazioni fino al 50%.

          Consigliamo di rivolgersi sempre ad imprese professionali e specializzate nel settore della realizzazione di opere e impianti facilitatori per la vita dei portatori di handicap. Ceteco è azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature per migliorare la mobilità e l’autonomia delle persone disabili, sarà nostra cura supportarvi con esperienza e professionalità in ogni momento.

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