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Montascale per Anziani e Disabili

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          7 Mag, 2020 | In evidenza, Normative

          La legge 13/89

          In Italia, la Legge n.13 del 1989 sancisce il diritto alla libertà di movimento e libera fruizione degli spazi pubblici, degli ambienti domestici e privati aperti al pubblico, da parte delle persone disabili e anziani con ridotta capacità motorie.

          In particolare, questa norma regola e prescrive le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

          La legge determina con precisione le innovazioni obbligatorie negli edifici preesistenti e le regole obbligatorie per l’edilizia, riguardo la realizzazione di accessi agevolati a tutti gli ambienti comuni di palazzi pubblici e condomini, residenze sovvenzionate e agevolate.

          La legge è specifica riguardo agli interventi edili per la costruzione e ristrutturazione dei palazzi, nonché per gli “accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala”.

          La norma si occupa espressamente dei condomini e regola il procedimento per l’installazione di dispositivi per le persone disabili, degli invalidi e gli anziani con difficoltà motorie.

          In particolare, la normativa prevede che l’assemblea condominiale debba riunirsi e deliberare in prima o seconda convocazione.

          Viene specificato, altresì, che il condomino richiedente deve allegare alla domanda tutti i documenti relativi alla progettazione tecnica e una dichiarazione di conformità delle opere previste da parte di un tecnico abilitato.

          L’assemblea può chiedere integrazioni, o modifiche, riguardo gli interventi edili e la predisposizione per l’installazione degli impianti di sollevamentoascensori, montacarichi o servoscale.

          L’articolo specifica anche che, nel caso “il condominio rifiuti di assumere la richiesta fatta per iscritto… i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.

          Questa norma tutela il diritto di ogni persona con disabilità di usufruire delle parti comuni del condominio e accedere agevolmente all’ingresso della propria abitazione.

          Appellandosi a tale norma, quindi, l’invalido può procedere in autonomia con l’intervento edile e tecnico necessario per facilitare il suo agevole accesso al piano della casa di cui è proprietario.

          Resta fermo che i dispositivi per il sollevamento delle persone sono a disposizione di tutti condomini che possono utilizzarli nel rispetto delle regole comuni.

          Tutti i dispositivi sanitari per la deambulazione sono di semplice installazione nel vano scala e non ingombrano il passaggio degli altri inquilini del palazzo.

          Abbattimento delle barriere architettoniche del condominio: ripartizione spese

          Una volta espresso il consenso dal quorum di maggioranza dell’assemblea, il condominio deve anticipare le somme per la realizzazione delle opere e degli interventi per l’adeguamento a norma dello stabile.

          Le spese da sostenere vanno indicate con precisione durante la presentazione della domanda all’assemblea che, una volta che ha approvata la richiesta, provvede ad indicare la ripartizione delle spese a carico di ciascun condomino in modo proporzionale, come previsto dal regolamento condominiale.

          Nel caso in cui le innovazioni riguardino solo una parte dell’edificio con più scale o cortili, allora vale il principio del “condominio parziale” e le spese vanno ripartire solo tra i condomini interessati dal servizio del dispositivo e dai lavori per l’adeguamento dello stabile.

          Una volta che i condomini hanno partecipato alle spese per l’installazione di ascensori o servoscala, sia interni che esterni, sono comproprietari del dispositivo e possono utilizzarlo anche per le necessità personali.

          Qualora l’assemblea non si pronunci nei termini e nei tempi previsti, il richiedente può procedere a proprie spese ai lavori e all’installazione dei dispositivi per la deambulazione.

          Montascale e miniascensori: le agevolazioni fiscali per la loro installazione

          La stessa legge n.13/89, all’articolo 9 specifica che per la realizzazione di opere e interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono previsti contributi a fondo perduto al condominio, alla residenza o al portatore di handicap.

          Tali contributi sono erogati ogni anno dal Ministero dei lavori pubblici e distribuiti alle regioni richiedenti in base al fabbisogno indicato da ciascun ente locale.

          L’entità del contributo è determinata in base alle spese effettivamente sostenute per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento della costruzione.

          Ogni regione, quindi, eroga i contributi ai richiedenti dopo l’ufficiale presentazione delle fatture dei lavori. Nel caso del condominio, per esempio, è lo stesso amministratore che usualmente si fa carico di inoltrare all’ente di riferimento la domanda di contributo secondo le modalità prescritte dal decreto entro il 31 marzo di ogni anno.

          Per i montascale, gli ascensori e miniascensori sono previste agevolazioni fiscali per l’acquisto del dispositivo con l’IVA ridotta al 4% e detrazioni IRPEF pari al 50% sulle spese sostenute.

          Va inoltre ricordato che, l’adeguamento degli edifici alla norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche, aumenta il valore immobiliare dello stabile e di ogni singolo appartamento.

          Pertanto, investire negli impianti e strumenti per agevolare la mobilità delle persone disabili, oltre che essere una buona pratica sociale, reca anche un vantaggio economico per gli immobili.

          Rivolgetevi a ditte certificate per una consulenza tecnica approfondita e preventivi personalizzati per l’installazione di un ascensore a norma, montascale, piattaforma sollevatrice o servoscala per i portatori di handicap.

          Lo staff Ceteco offre assistenza professionale: dal sopralluogo, in cui vengono valutate le condizioni favorevoli e contrarie all’installazione di diverse tipologie di dispositivi per la deambulazione, alla realizzazione dei lavori, fino alla manutenzione dei meccanismi.

          Cosa dicono le leggi?

          Oltre alla suddetta legge n. 13/89 che prescrive le disposizioni per l’eliminazione degli ostacoli alla libera fruizione di ogni ambiente comune, si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale 236/89 che dà informazioni precise riguardo le “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità degli edifici privati e residenziali.

          Il D.M. indica i criteri di progettazione per la realizzazione di ascensori per disabili e, qualora non fosse possibile installarne uno, servoscala o montascale a norma.

          L’assemblea condominiale, nel valutare la richiesta di adeguamento dello stabile, prima della delibera, deve sempre fare riferimento a queste leggi e agli articoli n. 1120 e n. 1121 del Codice Civile che tutelano il diritti di proprietà dei cittadini e la sicurezza del fabbricato:

          Tuttavia, sempre fermo restando quando espresso dagli articoli inderogabili sopra citati, appellandosi all’articolo 1102 del Codice Civile, il richiedente ha la possibilità di realizzare a suo carico una struttura esterna all’edificio per installare un servoscala, o un miniascensore.

          Oltre che alla legge, l’abbattimento delle barriere architettoniche fa appello al buon senso ed alla cultura dei cittadini. Lo stato tutela gli interessi delle cosiddette minoranze affinché queste abbiano garantiti i propri diritti come il resto della cittadinanza.

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