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Montascale per Anziani e Disabili

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          8 Ott, 2019 | Normative

          Una delle agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità è l’esenzione del bollo auto. Ecco chi può richiederla, per quali veicoli, e come presentare la domanda.

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          Chi può fruire dell’esenzione del bollo auto: intestatari e beneficiari

          Tutte le persone con disabilità permanente hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Ciò vale sia per un’automobile intestata direttamente a loro che per una intestata a un familiare di cui sia fiscalmente a carico.

          Nello specifico, per ottenere l’esenzione è necessario che al soggetto siano stati riconosciuti dalle ASL competenti:

          • una capacità di mobilità impedita o ridotta in forma grave;
          • un handicap grave (per esempio delle pluriamputazioni o una patologia agli arti inferiori) che provochi una seria limitazione alla capacità di deambulare e di muoversi;
          • problemi alla vista relativi a entrambi gli occhi, anche se non comportano la cecità;
          • problemi di udito, sia dalla nascita che dovuti a patologie in età infantile;
          • minorazioni psichiche tali da permettere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (non l’indennità parziale).

          In cosa consiste l’esenzione del bollo auto?

          L’esenzione del bollo auto è una delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104 su disabilità, servizi di sanità e diritti (“legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”, promulgata il 5 febbraio 1992).

          In concreto, grazie a questa esenzione, i disabili o i loro familiari non dovranno più pagare la tassa automobilistica, dovuta su ogni veicolo registrato al Pubblico Registro Automobilistico (o PRA), che può rappresentare un peso anche consistente sulla spesa di una famiglia.

          Oltre all’esenzione del bollo auto, la legge 104 garantisce anche altre agevolazioni fiscali e rimborsi su diversi tributi per i disabili nel settore auto, assieme ad alcune garanzie stabilite anche dal codice della strada. Per esempio, un disabile che acquista una nuova autovettura ha diritto a:

          • pagamento dell’IVA agevolata al 4%;
          • detrazione IRPEF del 19%;
          • esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione e di altre tasse automobilistiche.

          Chi può ottenere l’esenzione del bollo auto?

          Per poter ottenere l’esenzione, il proprietario dell’automobile può essere:

          • la stessa persona con disabilità;
          • il familiare di cui questa è fiscalmente a carico;
          • sia la persona disabile che un familiare di cui non è fiscalmente a carico (se la macchina è legalmente cointestata a entrambi).

          Si ricorda che, perché il fisco consideri una persona come a carico di un membro della sua famiglia, la persona in questione deve percepire un reddito annuo massimo di 2.840,51 euro, escluse tutte le forme di provvidenza assistenziale come pensioni, indennità o assegni erogati dallo Stato per invalidità civile e handicap. Per questo, naturalmente, è consigliabile aver cura di intestare il mezzo direttamente al familiare disabile, così da non doversi preoccupare della soglia di reddito.

          È importante sapere anche che non possono accedere all’esenzione tutti gli autoveicoli intestati ad altri soggetti pubblici o privati, anche se sono riservati proprio al trasporto dei disabili. Per esempio, l’esenzione non può essere concessa a cooperative, enti locali, associazioni, ONLUS, società di trasporto e così via.

          Per quali veicoli è possibile presentare la domanda di esenzione?

          La domanda di esenzione del bollo si può presentare su tutti gli autoveicoli o i motoveicoli, nuovi oppure usati, per trasporto promiscuo o trasporti specifici (per es. motocarrozzette).

          Vi sono però due eccezioni, ossia i requisiti relativi alla cilindrata: non si può ottenere alcuna esenzione su un veicolo a diesel che supera i 2800 cm cubici, o su uno a benzina che supera i 2000 cm cubici, sia nel caso di veicoli nuovi che usati.

          Inoltre ciascun disabile, o ciascun familiare con una persona disabile a carico, ha diritto all’esenzione del bollo su un solo veicolo alla volta. A partire dal secondo veicolo, la tassa va pagata normalmente, a meno che il primo non venga venduto, ceduto a terzi o cancellato dal registro del PRA. Eventualmente, è possibile scegliere su quale delle autovetture o dei motocicli di cui si è in possesso si voglia godere dell’esenzione.

          Esenzione del bollo e adattamento dei veicoli

          Va sottolineata un’importante eccezione a quanto riportato in precedenza: se il disabile che intende fruire dell’esenzione presenta capacità motorie ridotte o impedite, è necessario che il mezzo di trasporto sia stato adattato in funzione delle stesse.

          È considerato un adattamento, ai fini dell’esenzione del bollo, anche il solo cambio automatico, a patto che la sua necessità sia stata stabilita da una commissione medica apposita e attestata dalla patente di guida o da altra documentazione specifici.

          Oltre che sui veicoli adattati, anche sui veicoli allestiti per il trasporto di invalidi e disabili è possibile richiedere questa agevolazione fiscale. In particolare, occorre che tali mezzi presentino uno o più tra gli adattamenti indicati in via ufficiale dal Ministero dei Trasporti o dagli altri organi competenti. Tra gli adattamenti per il trasporto dei disabili rientrano:

          • pedana sollevatrice;
          • scivolo a scomparsa;
          • paranco;
          • braccio sollevatore;
          • sedile scorrevole, girevole o entrambi;
          • sistema di ancoraggio per la sedia a rotelle e relative cinture di sicurezza;
          • portiere scorrevoli per favorire l’accessibilità.

          Il meccanismo di azionamento di tali adattamenti può essere variabile, e include quelli meccanici, quelli elettrici e quelli idraulici.

          Quando e a chi presentare la domanda di esenzione?

          Quando va presentata la domanda

          La domanda per l’esenzione del bollo va presentata entro 90 giorni prima della scadenza del pagamento della tassa. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il termine non è perentorio: ciò significa che un ritardo nella presentazione della domanda non comporterà la perdita del diritto legale all’agevolazione ma solo un ritardo nel riconoscimento.

          Se la richiesta di esenzione viene concessa, non è necessario rinnovare la domanda per gli anni successivi, a meno che il mezzo non venga sostituito prima del rinnovo. Questo in virtù del fatto che la validità di questo tipo di agevolazioni, ai sensi della legge 104, si protrae nel tempo.

          Se invece la richiesta di esenzione non viene accolta dagli uffici competenti, la tassa va pagata entro 30 giorni dal ricevimento del rifiuto ufficiale; in caso contrario, il richiedente potrebbe essere soggetto a sanzioni.

          A chi va presentata la domanda

          In linea di massima, per presentare la domanda di esenzione ci si può rivolgere a tre diversi enti:

          • la sede più vicina dell’Automobile Club Italia (ACI);
          • l’ufficio regionale competente;
          • lo sportello della sede locale dell’Agenzia delle Entrate.

          La domanda, però, va presentata a uffici diversi in base alla propria regione di residenza.

          • La maggior parte delle regioni italiane ha una forma di convenzione con l’ACI. Nella fattispecie, sono convenzionate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, Puglia, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano. In questi casi, la domanda di esenzione va presentata all’Unità Territoriale dell’ACI della provincia di residenza, oppure in una Delegazione ACI vicina.
          • Le altre regioni (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto) non godono di una convenzione con ACI. In questi casi, il cittadino deve rivolgersi agli uffici regionali competenti in materia di tassazione, seguendo le indicazioni diramate da ciascuna regione tramite il proprio sito internet in base alle normative sull’amministrazione trasparente.
          • Inoltre, in alcune regioni a statuto speciale (Friuli, Sardegna e Sicilia) è possibile rivolgersi anche alle sedi locali del Ministero delle Finanze o dell’Agenzia delle Entrate presenti nelle province.

          In ogni caso, il modulo di richiesta e tutta la documentazione annessa vanno sempre consegnati a mano oppure spediti tramite raccomandata.

          Quali documenti sono necessari per presentare la domanda?

          Per essere certi di vedersi riconoscere il diritto all’esenzione, è necessario presentare tutti i seguenti documenti:

          • modulo con la domanda di esenzione, compilata, datata e sottoscritta dall’intestatario del veicolo o da un soggetto terzo in base alle prescrizioni normative;
          • copia della carta di circolazione del mezzo in questione, con le indicazioni di tutti gli adattamenti effettuati o da effettuare in funzione della disabilità specifica;
          • copia del certificato rilasciato da un’apposita commissione medica (ai sensi della legge 104), che specifichi e attesti la disabilità del cittadino;
          • copia della patente di guida, se il disabile dovrà guidare il veicolo;
          • eventualmente, certificazione, dichiarazione sostitutiva o autocertificazione che garantisca che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.

          Ulteriori documentazioni da presentare

          In aggiunta, in base alla diversa disabilità di cui soffre la persona che dovrà usufruire dell’esenzione, è necessario fornire ulteriori documentazioni:

          • per soggetti con difficoltà sensoriali gravi (non udenti, non vedenti e ipovedenti gravi): certificazione che attesti la condizione di disabilità del soggetto, rilasciata dall’apposita commissione medica;
          • per disabili con handicap di natura mentale o psichica: documento attestante che il soggetto è titolare di una indennità di accompagnamento;
          • per chi ha limitazioni gravi nella deambulazione e nel movimento, o è affetto da pluriamputazioni: attestato del riconoscimento dell’handicap e della sua gravità.

          A seconda del caso specifico, poi, occorrerà presentare anche i documenti che attestino, secondo il parere di una commissione medica, il tipo di adattamenti del veicolo necessari alla persona disabile.

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