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          9 Set, 2019 | Società

          Il collocamento lavorativo delle persone con disabilità è disciplinato dagli articoli della legge 68/1999, che reca le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Ma come funziona?

          Disabili e lavoro

          Stando agli ultimi dati ISTAT in materia, in Italia sono 13 milioni le persone con più di 15 anni che hanno limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi, pari al 25,5% della popolazione della stessa età. Il 47% di questi è inserito nel mondo del lavoro. Il numero scende drasticamente (19%) se si considerano solo le persone che hanno limitazioni funzionali gravi.

          In un’ottica di inclusione sociale, diventa sempre più importante la promozione di tutti quei progetti, legislativi e non, che mirano a una tutela globale dei diritti dei disabili: dal lavoro alla scuola, dall’accesso agli edifici a quello agli eventi, dal trasporto alla salute.

          Quali sono le normative sul collocamento al lavoro delle persone disabili?

          In riferimento al mondo del lavoro, ad oggi la normativa prevede un percorso mirato per i soggetti disabili allo scopo di inserimento occupazionale.

          Il collocamento lavorativo delle persone con disabilità è disciplinato dagli articoli della legge 68/1999, che reca le norme per il diritto al lavoro dei disabili. L’obiettivo è quello di promuovere l’inserimento e l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro attraverso il collocamento mirato. Questo si configura come quell’insieme di strumenti tecnici e di supporto utili alla redazione di una valutazione adeguata circa le capacità lavorative e competenze del disabile, nonché delle sue esigenze per garantire la sua salute e sicurezza, al fine di aiutarlo a inserirsi nella posizione occupazionale migliore.

          Questa valutazione viene effettuata a vari livelli da più enti: Regione, Provincia, Comune e dai servizi delle ASL. La Direzione generale per l’inclusione, che fa capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, svolge un’attività di indirizzo e coordinamento e garantisce l’attuazione 68/1999.

          Sono così stati istituiti servizi per l’impiego mirati che, in collaborazione con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedendo all’avviamento del lavoro del disabile.

          È proprio qui che stanno i contenuti innovativi della legge 68/1999, che ribaltano la prospettiva della normativa precedente. In quest’ultima, per stendere il progetto di inserimento lavorativo, non venivano valutate le capacità e le competenze del disabile, ma la sua disabilità, ovvero le sue limitazioni fisiche, mentali o sensoriali che rappresentavano un impedimento all’accesso nel mondo del lavoro.

          Esperti del settore sociale e medico stendono un programma personalizzato per ciascun disabile iscritto nelle liste di collocamento e predispongono un piano di tutoraggio al fine di orientare i lavoratori con disabilità verso corsi di formazione o aggiornamento per sviluppare nuove capacità o approfondire quelle già possedute. Questo in attesa di un possibile posto di lavoro, che viene individuato dai centri per l’impiego che operano un incrocio tra le informazioni a disposizione riguardo alla domanda dei disabili e l’offerta dei datori di lavoro, che hanno l’obbligo di assumerli.

          Il collocamento mirato, infatti, si concretizza nell’istituto delle assunzioni obbligatorie. La legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, hanno l’obbligo di assumere lavoratori disabili in questa misura:

          • il 7% di lavoratori disabili se le imprese hanno più di 50 dipendenti;
          • 2 lavoratori disabili se le imprese hanno dai 36 ai 50 dipendenti;
          • 1 lavoratore disabile se le imprese hanno dai 15 ai 35 dipendenti.

          Dal 1° gennaio 2018 è scattato un altro obbligo a favore del collocamento dei disabili: le aziende che hanno dai 15 ai 35 dipendenti devono assumere una persona con disabilità anche se non ci sono state nuove assunzioni.

          Con il decreto legislativo 151/2015 sono state apportate alcune modifiche alla legge 68/1999. Tra queste è stato consolidato l’istituto del collocamento mirato prevedendo la diffusione di linee guida finalizzate a promuovere la rete con i servizi, gli accordi territoriali, la valutazione della disabilità, il responsabile dell’inserimento lavorativo e le buone pratiche di inclusione occupazionale dei disabili.

          In base a cosa vengono classificati i lavoratori con disabilità?

          È la stessa legge 68/1999 a classificare i lavoratori con disabilità nell’articolo 1. Questa stabilisce che è applicata:

          • alle persone in età da lavoro che hanno disabilità fisiche, psichiche o sensoriali e che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata da commissioni specifiche della ASL che hanno il compito di riconoscere l’invalidità;
          • agli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’Inail;
          • ai non vedenti, dove per tali si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo fino a un decimo a entrambi gli occhi;
          • ai sordomuti, ovvero coloro che sono colpiti da sordità fin dalla nascita o comunque prima dell’apprendimento della lingua parlata;
          • agli invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra e agli invalidi per servizio.

          Possono iscriversi nelle liste di collocamento mirato coloro che, pur non essendo disabili, appartengono alle cosiddette categorie protette:

          • profughi italiani;
          • familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
          • orfani e vedove per causa di lavoro, servizio, guerra o equiparati.

          Le commissioni della ASL che valutano la disabilità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

          Quali sono gli incentivi di cui possono beneficiare i datori di lavoro?

          Per favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro sono previsti incentivi economici per i datori che decidono di assumere persone con disabilità, che variano in base al grado di riduzione della capacità lavorativa del disabile. Questi sono definiti dalla normativa nazionale (decreto legislativo 151/2015).

          Gli incentivi di cui possono beneficiare i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili sono i seguenti:

          • incentivo per 36 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per quei datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
          • incentivo per 36 mesi pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per quei datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 78%;
          • incentivo per 60 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per quei datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 45 e il 66%.

          I datori di lavoro possono beneficiare anche di incentivi per le assunzioni a tempo determinato, con un contratto dalla durata minima di un anno, di persone con disabilità psichica e intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In questo caso, l’incentivo copre tutta la durata del contratto.

          Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto nuove risorse economiche da destinare a questi incentivi. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno in corso.

          Qual è l’iter da seguire per l’inserimento lavorativo dei disabili?

          È sempre la legge 68/1999 a stabilire il processo da seguire per l’inserimento lavorativo dei disabili. Le persone con disabilità che vogliono trovare occupazione devono iscriversi nelle liste delle categorie protette al Centro per l’impiego territoriale. Per farlo, dovranno presentare i documenti che ne attestano l’identità e la formazione professionale, nonché l’accertamento dello stato di disabilità.

          Una volta iscritto, il disabile verrà valutato tenendo in considerazione sia il tipo e il grado di invalidità, sia la sua preparazione professionale. Gli uffici competenti effettuano un colloquio di orientamento con la persona disabile alla ricerca di occupazione. In questo modo gli operatori possono valutare la sua esperienza professionale, le sue competenze e inclinazioni, nonché il tipo e il grado di disabilità. Dopo il colloquio orientativo, il disabile viene inserito nell’apposito elenco dei disabili che risultano disoccupati, che ha un’unica graduatoria. Sia l’elenco che la graduatoria sono pubblici.

          Le modalità di assunzione avvengono nel momento in cui i datori di lavoro richiedono di avviare la procedura agli uffici competenti. Questo avviene entro 60 giorni dal giorno successivo in cui insorge l’obbligo del datore di assumere uno o più disabili all’interno della sua azienda.

          Il disabile in cerca di occupazione, ovviamente, ha anche la possibilità di muoversi autonomamente. Il datore che decide di assumerlo stipula una convenzione con l’ufficio provinciale di competenza. In questo caso, l’unico adempimento necessario per il lavoratore è l’iscrizione alle liste di collocamento mirato disabili.

          Le assunzioni possono essere fatte con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche nella forma di apprendistato, part-time o full time.

          In conclusione, il collocamento mirato è uno degli interventi della politica a servizio dei dei disabili per favorire il loro accesso nel mondo del lavoro in un’ottica di inclusione sociale. La sua finalità è quella di aiutare chi ha una disabilità a trovare l’occupazione più adatta alle sue capacità e competenze facendo un incrocio con le opportunità offerte dai datori di lavoro. In questo modo si garantisce la massimizzazione dei benefici sia dal punto di vista del lavoratore disabile, che così ha la possibilità di integrarsi anche nel sistema lavoro, sia da quello del datore, che tra il personale assume una nuova risorsa con le competenze richieste beneficiando di un sostegno economico messo a disposizione dall’amministrazione statale.

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