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Montascale per Anziani e Disabili

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          10 Mag, 2020 | In evidenza, Normative

          Oggi è possibile abbattere o superare facilmente le barriere architettoniche negli spazi privati e in quelli pubblici, grazie ai contributi offerti dallo Stato e dagli enti locali. Ma qual è la normativa e le leggi che regolano nel dettaglio l’accessibilità in Italia?

          normativa barriere architettoniche

          Cosa sono le barriere architettoniche?  – Barriere Architettoniche definizione ed esempi

          Le barriere architettoniche sono tutte quelle condizioni ambientali che rendono difficoltoso (o addirittura impediscono) il trasporto e lo spostamento delle persone con disabilità permanente alla capacità motoria o sensoriale, nonché la loro integrazione nella vita sociale e lavorativa.

          Per rendere più semplice determinare una barriera architettonica, e dunque per comprendere quando è opportuno intervenire su di essa e quando no, occorre domandarsi se l’ambiente circostante sia di ostacolo, per un qualsiasi motivo, alla fruizione sicura e libera di tutti i servizi della vita quotidiana, anche per i soggetti portatori di handicap.

          » Leggi Introduzione alla legge abbattimento barriere architettoniche

          Esempi più comuni di barriere architettoniche sono: scalini, pendenze, spazi o passaggi stretti, ma anche strade non opportunamente asfaltate, oggetti sporgenti, elementi costruttivi troppo alti o posizionati in un luogo scomodo, e così via.

          Anche se la definizione di barriera architettonica non potrebbe mai essere univoca, la legislazione più recente ha sempre tenuto conto delle diverse abilità di ciascuno in relazione alle norme sull’eliminazione di questo genere di impedimenti.

          Legge Barriere Architettoniche e decreti sull’accessibilità in Italia

          L’accessibilità e la politica sulle barriere architettoniche, nella legislazione italiana corrente, sono regolate da diverse norme, tra cui:

          • la legge finanziaria 41/1986, in base alla quale viene imposto l’abbattimento delle barriere architettoniche agli enti locali e territoriali;
          • la legge 104/1992, più nota semplicemente come “legge 104”, legge quadro sugli handicap, che introduce tutele per il cittadino disabile in materia di barriere architettoniche sotto diversi punti di vista (sanità, scuola, lavoro ecc.) e sancisce l’assoluto diritto, da parte dei disabili, di godere agevolmente dei medesimi spazi di cui godono tutti i cittadini;
          • il D.P.R. 503/1996, sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici;
          • il D. M. 114/2008, relativa invece ai luoghi storici o di interesse culturale.

          Soprattutto, però, è opportuno fare riferimento alla legge 13/1989, che ha disciplinato nel dettaglio l’accessibilità degli ambienti e soprattutto dei luoghi pubblici, garantendo tra le altre cose anche dei contributi ai cittadini per l’abbattimento delle barriere architettoniche edifici privati.

          Il decreto attuativo della medesima legge, il D. M. 236/89, ha introdotto ulteriori distinzioni e precisazioni tecniche sul tema. In particolare, nel decreto 236/89 vengono individuati tre criteri di qualità degli spazi, relativamente al problema delle barriere architettoniche:

          • l’accessibilità, ovvero la possibilità che le persone con invalidità motoria o sensoriale possano entrare con facilità nell’edificio e muoversi con sicurezza nei suoi locali;
          • la visitabilità, intesa come opportunità per i disabili di accedere ad almeno un servizio igienico apposito e agli “spazi di relazione”, cioè tutti i luoghi interni di soggiorno, lavoro, servizio e incontro;
          • l’adattabilità, che implica una relativa facilità di modifica nel tempo degli spazi costruiti, al fine di renderli progressivamente sempre più accessibili e fruibili anche per i disabili.

          Il medesimo decreto, nel suo aspetto strettamente pratico, definisce anche tutti i parametri che gli edifici privati devono rispettare al fine di garantire i succitati livelli qualitativi, assicurando dunque l’assenza di barriere architettoniche interne ed esterne.

          È necessario, per esempio, che le porte abbiano delle dimensioni minime, che gli spazi siano sufficientemente ampi da permettere lo spostamento di una sedia a ruote o di una persona con ridotta capacità di deambulazione, che i servizi igienici siano adatti, che le scale siano dotate di rampe, e via dicendo.

          Cosa prevede la normativa vigente in relazione a edifici e spazi pubblici

          In base alla legge, dunque, ogni immobile (pubblico o privato, lavorativo o residenziale) deve presentare tutte le attrezzature, gli ausili e gli strumenti necessari a rimuovere ogni barriera architettonica, come ascensori, montascale e così via.

          I problemi connessi all’accessibilità, naturalmente, sono molto più sentiti quando si tratta di spazi pubblici, che dovrebbero essere aperti e fruibili in maniera eguale per ogni cittadino, anche se portatore di handicap.

          Che si tratti di edifici pubblici, di percorsi pedonali o di parcheggi, di una scuola, di un ospedale, ma anche di un esercizio commerciale di un qualsiasi settore, la legge obbliga in tutte le circostanze ad abbattere o rimuovere le barriere architettoniche presenti, e a costruire o ristrutturare gli edifici in modo che non ve ne siano.

          Legge 104 e barriere architettoniche edifici pubblici

          In particolare, limitatamente a spazi ed edifici pubblici, la norma più importante in materia è la già citata legge 104. Essa prevede, tra le altre cose, che le concessioni edilizie vengano rilasciate soltanto col vincolo del rispetto dei regolamenti vigenti sulle barriere architettoniche; se queste sono presenti in edifici pubblici senza che vi sia stato posto rimedio, tali edifici sono dichiarati inagibili, e il responsabile dell’inadempienza viene sanzionato (a meno che non vi siano deroghe per motivi artistici o storici legati alle strutture proprie dello stabile).

          Inoltre, la stessa legge richiede l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alle normative sull’accessibilità, e riserva dei fondi specifici perché queste vengano rispettate nella pubblica edilizia.

          A ciò si aggiunge l’importante strumento dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (o P.E.B.A.), definiti dalla legge 104 e già dalla legge 41/1986. Ogni comune dovrebbe dotarsi di un P.E.B.A., per mezzo del quale individuare tutti gli ostacoli e le barriere architettoniche presenti in una data area e progettarne l’eliminazione nel minor tempo possibile.

          Cosa fare se le barriere non vengono eliminate

          Come spesso accade, purtroppo, gli enti locali potrebbero non adempiere a tutti gli obblighi di legge citati. Di fronte a ciò, il cittadino può mettere in atto diverse iniziative per far valere i propri diritti: per esempio, può rivolgersi direttamente alla pubblica amministrazione, scrivendo al proprio sindaco (sulla base della legge 241/90 sulla trasparenza degli atti pubblici) e richiedendo una soluzione rapida al problema.

          In alternativa, è possibile fare ricorso al difensore civico regionale, che ha appunto il compito di rispondere a simili situazioni. L’extrema ratio, naturalmente, consiste nel rivolgersi all’autorità giudiziaria, allo scopo di veder riconosciuto il diritto inviolabile all’uguaglianza di tutti i cittadini e, dunque, all’accessibilità degli spazi pubblici.

          Abbattimento delle barriere architettoniche edifici privati

          Quanto invece agli edifici privati, la legge 13/1989 e il successivo decreto 236/1989 prevedono che essi siano costruiti applicando fin dalla fase di progettazione tutti i criteri tecnici individuati dalla normativa in materia di barriere architettoniche. Ogni edificio italiano, in teoria, dovrebbe possedere tutte le caratteristiche adatte a renderlo pienamente accessibile.

          Per questo, le autorizzazioni edilizie sono subordinate a simili prescrizioni progettuali, e le inadempienze vengono sanzionate, sia in caso di nuova costruzione che di ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso dell’edificio in questione.

          I contributi ai privati per la rimozione delle barriere

          Per facilitare l’applicazione di tali norme, comunque, la medesima legge 13/1989 offre anche dei contributi per i privati che intendano rimuovere le barriere architettoniche dai loro immobili, qualora in essi risiedano o lavorino dei cittadini portatori di handicap o con invalidità motorie e sensoriali.

          Per ottenere i contributi, occorre che la persona disabile interessata compili l’apposita domanda in carta bollata e la presenti al sindaco del comune in cui si trova l’edificio in questione. Alla domanda vanno allegati una descrizione dell’opera da realizzare e una stima della spesa, un certificato medico che attesti e specifichi l’invalidità di cui il cittadino soffre, e un’ulteriore autocertificazione che specifichi nel dettaglio l’ubicazione dell’immobile e le barriere presenti.

          I contributi possono essere erogati per la realizzazione di opere negli spazi comuni degli edifici, ma in certi casi anche nelle parti dell’immobile in cui il disabile risiede o svolge un’attività lavorativa. Inoltre, è possibile ottenere un finanziamento sia per un’opera singola che per una serie di interventi connessi (per esempio, il posizionamento di una o più rampe d’accesso esterne e di un montascale interno).

          Forme e copertura dei contributi

          A seconda dell’entità delle spese previste, il contributo può coprire l’opera del tutto o solo in parte, anche sommandosi eventualmente ad altri contributi previsti dalla legge. Nello specifico, fino a 2.582,28 euro, il contributo copre l’intera spesa; fino a 12.911,42 euro, ne copre il 25%; per costi superiori è previsto un rimborso del 5% fino a 51.645,69 euro, oltre i quali il contributo è fissato a 7.101,28 euro.

          Quanto ai tempi di erogazione del contributo, essi dipendono naturalmente dalla celerità della pubblica amministrazione, nonché dalla presenza di fondi residui in dotazione al comune. L’amministrazione, comunque, ha l’obbligo di effettuare prima possibile un accertamento sull’ammissibilità della domanda e sulla veridicità dei requisiti attestati dalla documentazione presentata. Il contributo, poi, sarà versato solo in seguito all’esecuzione dell’opera, e in base alle fatture presentate dal richiedente.

          È opportuno ricordare, infine, che a questo genere di contributi stabiliti dalla legge nazionali si aggiungono molto spesso delle nuove agevolazioni fiscali che, ciclicamente, ciascuna regione offre ai cittadini disabili che risiedono in essa. Prima di presentare la domanda per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, dunque, è buona norma rivolgersi a un consulente esperto o agli uffici regionali preposti.

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