- Detrazione IRPEF per figli disabili a carico: a quanto ammonta?
- Da quali fattori dipende il calcolo della detrazione
- Come calcolare la detrazione per i figli a carico
- Calcolo e ripartizione della detrazione tra coniugi
Tra tutte le agevolazioni fiscali riconosciute alle famiglie italiane (come quelle sulle spese per le prestazioni sanitarie e l’assistenza, sulla spesa per la casa, sull’IVA per certi prodotti e servizi, la pensione d’invalidità erogata dall’INPS ecc.), le detrazioni per i figli a carico, adottivi o naturali, sono una delle più importanti e cospicue, in quanto ne fruiscono più di 12 milioni di contribuenti in tutto il Paese.
Detrazione IRPEF per figli disabili a carico: a quanto ammonta?
In base al TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D. P. R. n. 917 del 22 dicembre 1986), ciascun figlio a carico dà diritto a uno sgravio fiscale pari in media a 1.000 euro; si tratta, tuttavia, di una cifra che dipende anche da numerosi altri fattori.
In particolare, al nucleo famigliare con soggetti disabili a carico e in possesso dei requisiti (come un limite di reddito imponibile che non superi una certa somma) viene riconosciuto dal fisco il diritto a una percentuale superiore di sgravio fiscale o a un rimborso equivalente. A ciò si sommano anche delle ulteriori detrazioni per altri parenti o familiari a carico (coniuge, genitori anziani e via dicendo), in base ad alcune condizioni stabilite dalla legge, tra cui la cittadinanza italiana o europea e la convivenza con il contribuente.
Il TUIR stabilisce inoltre che il contribuente con figli a carico può richiedere i bonus e le agevolazioni sul pagamento delle imposte in sede di presentazione del modello 730 (o modello Redditi, ex Unico), nel caso in cui le cifre in questione non siano già state erogate in busta paga nell’anno precedente. Per ottenere le agevolazioni fiscali sui contributi per i figli, dal 2019 non è più necessario indicare il loro codice fiscale, ma solo la richiesta e la documentazione relativa.
Occorre comunque ricordare che, per poter essere considerato a carico del contribuente, il figlio (o il parente) non deve aver percepito dei proventi pari o superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e di tutti i costi relativi. Ciò vale per ricavi di ogni genere (tramite compensi per qualsiasi attività svolta, redditi derivanti da fabbricati assoggettati a cedolare secca ecc.) e solo per l’anno che precede la dichiarazione dei redditi.
Limitatamente ai figli fino a 24 anni di età, però, la Legge di bilancio 2019 ha innalzato la cifra massima riconosciuta fino a 4.000 euro. Restano esclusi dal calcolo alcuni redditi esenti ai fini Irpef, come ad esempio le pensioni, le indennità e gli assegni di varia entità che lo Stato o gli enti locali corrispondono agli invalidi civili e ai portatori di handicap.
Da quali fattori dipende il calcolo della detrazione
La detrazione cui il contribuente ha diritto per i figli a carico aumenta e diminuisce, essenzialmente, in base a 4 fattori:
- età dei figli: il discrimine, allo stato attuale delle leggi, è fissato al compimento dei tre anni di età, oltre i quali la detrazione fruibile cala di circa il 22%;
- disabilità: ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 sui diritti dei portatori di handicap, per ciascun figlio disabile a carico la detrazione aumenta di 400 euro, salita ulteriormente a 800 euro in seguito alla Legge di bilancio 2019;
- numero di figli: alla detrazione viene aggiunto un ulteriore bonus se il contribuente ha più di tre figli a carico;
- reddito: alla detrazione teorica, facilmente determinabile in base agli altri tre criteri, va infine applicata una formula che pone la detrazione complessiva in relazione al reddito percepito dal contribuente.
Di conseguenza, la detrazione teorica, cui poi vanno applicate le distinzioni derivanti dal reddito, è la seguente:
- per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni: 1.220 euro;
- per ciascun figlio di età superiore a 3 anni: 950 euro;
- per ciascun figlio con disabilità certificata: 2.020 euro se di età inferiore a 3 anni e 1.850 euro se di età superiore a 3 anni;
- nel caso in cui il contribuente avesse più di tre figli a carico, a ciascuna delle detrazioni teoriche precedenti vanno aggiunti 200 euro, per un totale di: 1.420 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni (2.220 se disabile), 1.150 euro per ciascun figlio di età superiore a 3 anni (1.750 se disabile).
Come calcolare la detrazione per i figli a carico
È bene ricordare che tutte le detrazioni già menzionate sono teoriche: la detrazione effettiva che spetta a ciascun contribuente diminuisce all’aumentare del suo reddito. Agli importi teorici indicati va applicata una formula che permette di calcolare con precisione l’importo effettivo della detrazione spettante per ogni figlio a carico.
Nella fattispecie, bisogna considerare un reddito massimo teorico di 95.000 euro, cui va sottratto il reddito complessivo; il risultato va poi diviso per 95.000 euro, e moltiplicato infine per la detrazione teorica base. Sintetizzando, la formula è: detrazione teorica x (95.000 – reddito totale) / 95.000. Inoltre, alla cifra di 95.000 euro, in entrambe le occorrenze, vanno aggiunti ulteriori 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.
A titolo di esempio, riportiamo il caso ipotetico di una famiglia con tre figli a carico, dei quali il secondo è di età inferiore a tre anni e terzo è disabile e di età inferiore a tre anni:
- per il primo figlio la detrazione è pari a 950 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000 euro (la cifra di 125.000 euro è ottenuta sommando 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo);
- per il secondo figlio la detrazione è pari a 1.220 x (125.000 – reddito complessivo) /125.000 euro;
- per il terzo figlio la detrazione è pari a 2.020 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000 euro.
Calcolo e ripartizione della detrazione tra coniugi
Quanto alla ripartizione della detrazione tra i genitori, essa varia in base allo stato civile degli stessi, ossia dipende dal fatto che siano coniugati, legalmente separati o divorziati, o genitori naturali non coniugati.
Qualora i genitori siano sposati, in generale la detrazione va ripartita in una quota del 50% per ogni genitore, oppure può spettare al 100% al genitore che presenta il reddito complessivo totale più elevato. La scelta tra le due opzioni di suddivisione della detrazione deve valere necessariamente per tutti i figli della medesima coppia.
Tale detrazione, inoltre, si applica indipendentemente dal fatto che i figli abbiano raggiunto o meno determinati limiti di età, siano studenti o tirocinanti a titolo gratuito, convivano o meno con il contribuente, o risiedano in Italia oppure all’estero. Inoltre:
- se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, necessariamente la detrazione spetterà al 100% a quest’ultimo;
- se il coniuge è deceduto e il contribuente non si è risposato (o si è risposato ma si trova in uno stato legale ed effettivo di separazione o divorzio), questi ha diritto alla detrazione prevista per il primo figlio per il coniuge a carico, mentre per gli altri figli gode della detrazione in misura intera;
- le medesime detrazioni si applicano anche per il figlio o i figli naturali e riconosciuti dal contribuente, qualora quest’ultimo non sia sposato o sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato.
In secondo luogo, nel caso di annullamento del matrimonio, se i genitori sono separati o divorziati e tra i due non è possibile raggiungere un accordo in proposito, in base alla normativa vigente la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto, essa viene ripartita al 50% tra i due genitori.
In presenza di un accordo, invece, indipendentemente dal tipo di affidamento (esclusivo o congiunto), i genitori potranno scegliere di applicare le regole previste per i genitori coniugati.
Inoltre, se il genitore affidatario esclusivo, o uno dei due genitori affidatari in caso di affidamento congiunto, non può beneficiare della detrazione per incapienza fiscale, essa viene attribuita interamente all’altro genitore, anche se il suo reddito è minore. L’incapienza fiscale si verifica quando un soggetto, pur avendo diritto a una detrazione, non ne può beneficiare in quanto non ha l’obbligo di pagare imposte.
Infine, nel caso di genitori naturali non coniugati, vengono applicate le regole previste per i genitori coniugati se l’affidamento dei figli è congiunto; in caso di affidamento esclusivo a uno dei due, per contro, si deve fare riferimento a quanto previsto per i genitori separati o divorziati nel medesimo stato.
Si tenga conto, però, che se i figli sono a carico della madre, che in seguito si è risposata con un soggetto diverso dal padre naturale dei figli, a meno che non sia presente un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta al 100% alla madre stessa, anche se si trovasse in stato d’incapienza d’imposta.
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