I condomini, in quanto fabbricati che racchiudono diverse unità abitative, accolgono persone di ogni età e con diverse esigenze.
Spesso è frequente che, tra gli inquilini, vi siano anziani o persone con limitazioni motorie o disabilità.
Proprio per questo motivo, non è raro che l’assemblea condominiale debba deliberare sugli interventi da effettuare sullo stabile per rendere agevole ed accessibile il passaggio degli individui disabili al proprio piano ed agli spazi comuni del singolo condominio.
Per arrivare ad una delibera, l’assemblea può essere convocata due volte prima di raggiungere una maggioranza favorevole agli interventi per la realizzazione di rampe per le scale o installazione di ascensori per disabili.
Le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ad essere previste dalla legge n.13 del 1989, rientrano nelle pratiche del buon senso e della convivenza civile. Spesso, però, ci si scontra con il pregiudizio nei confronti della persona disabile che ha il diritto fondamentale di godere degli spazi comuni senza disagio e accedere agevolmente alla propria abitazione con mezzi che lo aiutino nei suoi problemi di deambulazione.
Come vengono ripartite le spese di installazione nel condominio
Durante le assemblee condominiali per la delibera per l’abbattimento delle barriere architettoniche, gli inquilini hanno interesse, e anche il diritto, di conoscere l’entità delle spese da affrontare e come queste verranno suddivise tra i soggetti.
La normativa in materia prevede che le spese per le innovazioni nel condominio vadano ripartite in modo proporzionale tra tutti gli inquilini. Qualora suddette innovazioni riguardino solo una parte di un edificio con più scale e cortili, vale il criterio del cosiddetto “condominio parziale” e le spese andranno ripartite tra il gruppo di condomini interessati.
Una volta decorsi i tre mesi dalla richiesta al condomino per i lavori, se a questa non segue una convocazione dell’assemblea, il singolo è autorizzato a procedere autonomamente. Il condomino, infatti, può dare avvio ai lavori per conto proprio facendosi carico di tutte le spese riguardo l’installazione di servoscala, miniascensori e strutture mobili per l’accesso agevolato all’edificio. Tale azione, però, è ammessa solo nel caso in cui i lavori di installazione degli apparecchi e gli eventuali interventi di muratura non compromettano la sicurezza del fabbricato e non ledano il diritto di proprietà di altri condomini, come previsto dagli art. 1120 e 1121 del Codice Civile.
Va detto, poi, che l’adeguamento del condominio alle norme che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’installazione di piattaforme elevatrici, ascensore per disabili o montascale, aumenta il valore dell’immobile e dà diritto alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili.
Infine, va precisato anche che l’ascensore, o la pedana per disabili, una volta installato è di proprietà del condominio e quindi può essere utilizzato con legittimità (e rispetto per la cosa comune) per servire anche gli inquilini che non hanno specifiche esigenze, ma trovano comodo l’apparecchio per raggiungere i rispettivi appartamenti.
Cosa fare se i condomini si oppongono
Per raggiungere un accordo e un voto favorevole alle innovazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio, si può fare appello al principio di solidarietà condominiale. Tale principio, che trova riscontro nella sentenza della Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 167, raccomanda gli inquilini del condominio ad attivarsi con le opportune pratiche e gli interventi necessari per promuovere un ordinato svolgersi della vita condominiale, comprendendo gli interessi dei disabili.
Tuttavia, il voto dell’assemblea deve tenere conto di alcuni articoli del Codice Civile che sono inderogabili, anche quando si parla si superamento delle barriere architettoniche per agevolare gli individui che hanno necessità particolari.
Infatti, anche quando l’assemblea delibera a maggioranza a favore dell’installazione di un ascensore o montacarichi per disabili e persone in carrozzina, può capitare che uno o più inquilini si oppongano al provvedimento anteponendo i loro diritti di proprietà su parti dell’immobile interessate dalle innovazioni gravose e voluttuarie.
Poiché la legge n.13 del 1989 tutela il diritto del disabile, ma non può obbligare i condomini a partecipare alle spese necessarie per abbattere le barriere architettoniche, il richiedente può provvedere da solo, sempre fermo restando quanto prescritto dagli articoli 1120 e 1121 del Codice Civile.
Il condomino disabile, o un familiare, può realizzare una rampa esterna all’edificio per ovviare al problema delle scale, o installare un ascensore, una piattaforma o una sedia mobile per scale a sue spese, provvedendo anche alla manutenzione delle parti della struttura interessate dagli interventi.
In particolare, citiamo l’art. 1102 del Codice Civile che consente a ciascun condomino di modificare le parti comuni dell’edificio per installare a sue spese ascensori per disabili e apparecchi movibili per il sollevamento delle persone nella tromba delle scale, o esterni, quando è possibile.
Questo diritto, qualora si scontrasse con la volontà dell’assemblea, può essere fatto valere con ricorso in tribunale poiché si ricollega al diritto fondamentale delle persone disabili all’accesso agevolato e alla libera fruizione dell’edificio senza ostacoli per la deambulazione.
Quando non è possibile installare un miniascensore
A causa dei limiti tecnici e strutturali dell’edificio, spesso può capitare che non sia possibile installare un ascensore con larghezza minima prevista dalla legge per i portatori di handicap.
In questo caso, per non compromettere la sicurezza dello stabile e non danneggiare il decoro architettonico del condominio, è possibile ricorrere a soluzioni alternative.
Innanzitutto, è bene sapere che esistono dei miniascensori, ovvero dei sistemi di sollevamento dalle ridotte dimensioni che sono quindi meno invasivi e possono essere installati con maggiore semplicità.
Qualora mancasse anche questa opportunità, esistono i montascale: degli apparecchi sicuri che vanno installati sulla rampa delle scale e permettono al soggetto con difficoltà deambulatorie di salire fino al piano della sua abitazione. Si tratta di soluzioni versatili e poco ingombranti, poiché, quando non è in uso, la sedia del servoscala può essere chiusa e non ingombra ulteriore spazio.
I vantaggi per chi installa un miniascensore in casa o nel condominio
Come accennato, il miniascensore è una soluzione ottimale per agevolare la mobilità dei portatori di handicap o persone con qualche menomazione fisica.
Il miniascensore può essere installato non solo in condominio, ma anche negli edifici privati, o in una unità immobiliari a più piani.
Grazie alle ridotte dimensioni, tale dispositivo ha la misura ideale per garantire il libero accesso dell’individuo con disabilità ad ogni parte dell’abitazione, senza dover intervenire in maniera troppo invasiva sulla costruzione.
A partire da soli 66 cm di spazio, il miniascensore si alimenta con la corrente domestica e ha un’incidenza assolutamente limitata sui consumi medi di elettricità.
Esistono diversi modelli, adatti alle varie esigenze e necessità della famiglia del disabile.
Semplice da installare, un miniascensore, poi, dà diritto alle agevolazioni fiscali, contributi statali e detrazione IRPEF. Grazie alla legge n.13 del 1989, chi installa un miniascensore per disabili, o un montascale per chi è in carrozzina, ha diritto ad un bonus che prevede il rimborso della spesa sostenuta fino al 50%.
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