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Montascale per Anziani e Disabili

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          7 Nov, 2019 | In evidenza, Normative

          Le rampe per disabili sono importanti strumenti che consentono di eliminare le barriere architettoniche. Quando devono essere installate e qual è la pendenza massima? Ecco cosa dice la legge.

          pendenza rampa disabili

          La tutela dei diritti dei disabili consiste anche nel garantire loro il diritto di accedere a qualsiasi luogo, che sia un edificio o un luogo all’aperto, tramite l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche. Obiettivo che può essere raggiunto con l’istallazione di montascale, miniascensori o rampe per disabili, o con la creazione di speciali percorsi pedonali che possano essere utilizzati anche dalle persone in carrozzina.

          La percentuale di pendenza delle rampe per disabili: i requisiti e la pendenza massima rampa

          Le rampe per disabili sono tra le soluzioni più valide per eliminare le barriere architettoniche e consentire anche alle persone con disabilità il diritto di spostarsi autonomamente da un luogo all’altro. Secondo la legge n° 13 del 1989, le rampe sono strumenti utili per il superamento delle barriere architettoniche (scale, gradini, porte, ecc).

          Per la legge, le rampe per disabili rientrano nelle opere di edilizia leggera. L’articolo 6, comma bis, del testo unico dell’edilizia (DPR 380/2011), infatti, specifica che gli interventi mirati all’eliminazione di barriere architettoniche, non solo rientrano nella definizione di edilizia leggera, ma non necessitano della richiesta di permessi e non è necessario comunicare alcunché prima dell’inizio dell’opera.

          Se hai in progetto di installare una pedana in acciaio zincato o alluminio, perciò puoi farlo senza dover presentare alcuna documentazione.

          Se, invece, hai in mente di realizzare una rampa fissa, in calcestruzzo, devi realizzare un progetto e richiedere i permessi necessari alla costruzione. Stessa cosa vale se la rampa viene costruita all’interno o all’esterno di un edificio vincolato da vincoli storici o paesaggistici.

          Essere in regola con i documenti non è sufficiente a rendere una rampa idonea per essere utilizzata da persone con mobilità ridotta. Ci sono precisi criteri che devono essere rispettati, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni della rampa, le misure di sicurezza e la presenza di eventuali corrimani e pianerottoli:

          • la larghezza minima, che deve essere di 0,90 m nei tratti lineari e di 1,50 m nei pianerottoli in cui si possono incrociare altre persone che si muovono in senso contrario;
          • la presenza di 1 pianerottolo orizzontale ogni 10 m di percorso (il pianerottolo deve essere sufficientemente largo da garantire il passaggio di più persone);
          • nel caso vengano installate ringhiere o parapetti, essi devono avere un’altezza minima di 1 metro e fessure longitudinali non più alte di 10 cm;
          • la presenza di 1 cordolo alto almeno 10 cm, nel caso, a protezione della rampa, siano presenti una ringhiera o un parapetto;
          • l’installazione di corrimano ad un’altezza massima di 90/100 cm;
          • la pavimentazione, che deve costituire una superficie antisdrucciolevole (come la gomma);
          • essere dotata di segnaletica adeguata.

           

          Come si calcola la pendenza delle rampe?

          Tra le caratteristiche fondamentali per considerare una rampa per disabili accessibile c’è la sua pendenza.

          Per calcolare la pendenza delle rampe si deve utilizzare una formula matematica che permette di trovare la giusta percentuale di dislivello. Tale formula può tornare utile non solo ai professionisti che si occupano della progettazione, ma anche a chi deve installare una rampa nella propria abitazione e non sa come scegliere quella giusta.

          Calcolo pendenza rampa

          Per poter calcolare in maniera corretta la pendenza di una rampa per disabili, si devono avere a disposizione 2 misure:

          • l’altezza del dislivello da superare;
          • lunghezza dello spazio che deve essere coperto dalla rampa.

          Una volta che si è in possesso di questi 2 dati, è sufficiente dividere l’altezza del dislivello per la lunghezza dello spazio e poi moltiplicare il risultato per 100 per trovare la giusta percentuale di pendenza della rampa:

          ALTEZZA DEL DISLIVELLO : LUNGHEZZA DELLO SPAZIO DA COPRIRE CON LA RAMPA X 100 = PERCENTUALE DELLA PENDENZA DELLA RAMPA

           

          Qual è la pendenza massima che può avere una rampa per disabili?

          La legge stabilisce che una rampa per disabili non possa avere una pendenza superiore all’8%; ciò vuol dire che la rampa si deve alzare di 1 cm ogni 12 cm percorsi in lunghezza.

          È possibile costruire rampe con una pendenza superiore all’8% (fino ad un massimo del 12%) nei casi di adeguamento della rampa a strutture esistenti o quando esistono vincoli particolari.

          Per le rampe installate in ambienti esterni, la pendenza consigliata è del 5%.

          Nel caso in cui si installi una rampa particolarmente corta, la pendenza massima consentita dalla legge è del 15%.

          Non è possibile costruire rampe per disabili se il dislivello da coprire è superiore ai 3,20 m.

          Classificazione della facilità di accesso

          La facilità di accesso alle rampe per disabili dipende dalla percentuale di pendenza:

          • le rampe che hanno una pendenza che va dallo 0 al 4% sono definite facilmente accessibili;
          • le rampe che hanno una pendenza compresa tra il 4 e l’8% sono considerate moderatamente accessibili;
          • le rampe che hanno una pendenza superiore all’8% sono considerate accessibili solo se la persona con disabilità è in compagnia di un accompagnatore.

           

          Quando è obbligatoria l’installazione di una rampa per disabili?

          Secondo quanto stabilito dalla legge, le rampe per disabili sono obbligatorie qualora, per entrare o uscire da un edificio o accedere ad un qualsiasi luogo pubblico, ci siano da superare dei dislivelli superiori ai 2,5 cm, anche se si tratta di un solo gradino.

          I riferimenti normativi che sanciscono tale obbligo sono la Legge 13/89 e il Decreto 236/89. Quest’ultimo, all’articolo 4, specifica che negli spazi esterni e sino al luogo di accesso a un edificio deve essere previsto un percorso (quando possibile in piano), per rispondere alle esigenze delle persone con ridotte o nulle capacità motorie.

          Scivoli per disabiliAgevolazioni fiscali

          Come per molti strumenti e ausili per disabili che favoriscono l’accessibilità, anche per l’acquisto di rampe prefabbricate per disabili o per la costruzione di rampe in calcestruzzo, sono previste delle agevolazioni fiscali.

          Per l’acquisto delle rampe prefabbricate e per il pagamento della manodopera (in caso di costruzione di rampe in calcestruzzo) si ha diritto all’applicazione di un’aliquota IVA agevolata al 4% (che non si estende all’acquisto dei materiali e al pagamento del lavoro dei professionisti che si sono occupati della progettazione).

          Per la costruzione di rampe in calcestruzzo, invece, si può usufruire di una detrazione IRPEF del 50% da spalmare sui 10 rate. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 Euro. Non è possibile usufruire contemporaneamente della detrazione del 50% e di quella del 19% prevista per le spese sanitarie che riguardano i mezzi di sollevamento dei disabili.

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